Conversione permesso di soggiorno per minore età: riesame dell’istanza in sede cautelare (TAR Lombardia n. 675 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione del provvedimento di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere accolta ai fini del riesame della situazione da parte dell’Amministrazione, qualora sussistano profili di fumus boni iuris desumibili dalla consolidata giurisprudenza in subiecta materia. In tale evenienza, il Tribunale Amministrativo Regionale ordina alla P.A. di verificare entro un termine assegnato la sussistenza dei presupposti per la conversione del titolo di soggiorno, sospendendo nel contempo l’efficacia del provvedimento impugnato e fissando una nuova camera di consiglio per la prosecuzione della fase cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per minore età, presentava istanza di conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Questura di Milano adottava un provvedimento di rigetto dell’istanza, avverso il quale il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo altresì la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, mentre la Questura di Milano non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, ha ritenuto opportuno, alla luce delle circostanze dedotte nel ricorso e della consolidata giurisprudenza in materia, accogliere la domanda cautelare ai fini del riesame della situazione. Il Collegio ha richiamato il proprio precedente orientamento espresso con l’ordinanza n. 1174 del 10 ottobre 2024, che ha riconosciuto la necessità di verificare la sussistenza dei presupposti per la conversione del titolo di soggiorno.
In particolare, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione resistente di procedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, a un riesame della situazione del ricorrente, al fine di accertare i presupposti per la richiesta conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Tale riesame si configura come un’attività procedimentale rinnovata, volta a superare i vizi riscontrati nell’atto impugnato.
Il Collegio ha disposto che la parte più diligente dovrà versare in atti la prova dell’esito della nuova fase procedimentale, nel rigoroso rispetto delle regole tecniche del processo amministrativo telematico e del termine di due giorni liberi stabilito dall’art. 55, comma 5, cod. proc. amm., precisando che l’Amministrazione è tenuta a porre in essere eventuali depositi tramite l’Avvocatura dello Stato. Ha inoltre stabilito che l’efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa nel contempo, con conseguente mantenimento della posizione giuridica del ricorrente fino all’esito del riesame.
La camera di consiglio per la prosecuzione della fase cautelare è stata fissata al 3 dicembre 2026, mentre la liquidazione delle spese della presente fase è stata rinviata al provvedimento conclusivo. Il Tribunale ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo del ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.