L’errore materiale nel numero di protocollo non giustifica l’esclusione dalla progressione verticale (TAR Sicilia n. 826 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errata trascrizione, in piattaforma, del numero di protocollo di una domanda già validamente presentata e comunque in possesso dell’amministrazione costituisce errore materiale, rilevabile ictu oculi, che non modifica il contenuto sostanziale dell’istanza di partecipazione. L’amministrazione ha il potere-dovere di attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b), legge n. 241/1990, e non può disporre l’esclusione del candidato. I limiti al soccorso istruttorio operano quando esso attribuisca a taluni concorrenti un maggior tempo per reperire titoli di partecipazione, di punteggio o di preferenza, unica ipotesi in cui è concretamente messa a rischio la par condicio. L’omessa correzione d’ufficio della domanda, pur in presenza del protocollo corretto nel frontespizio, integra violazione del regolamento di procedura e degli artt. 3 e 97 Cost.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente dell’ente locale, ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di progressione verticale dall’Area degli operatori esperti all’Area degli istruttori, profilo contabile, indetta ai sensi dell’art. 13 C.C.N.L. Funzioni Locali del 16.11.2022. Nel frontespizio della domanda l’ufficio protocollo aveva apposto il corretto numero di protocollo; in una sezione successiva del modulo, la candidata ha però trascritto in piattaforma il protocollo riferito a una diversa domanda, presentata per il profilo amministrativo.
Con determinazione dirigenziale n. 3053 del 20.08.2025 l’amministrazione ha escluso la ricorrente dalla procedura, ravvisando una compilazione non corretta della domanda. La ricorrente ha impugnato il provvedimento, unitamente agli atti presupposti, deducendo la violazione del soccorso istruttorio e la disparità di trattamento rispetto ad altro candidato ammesso in presenza di un errore analogo. La domanda cautelare è stata accolta con ammissione con riserva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina di ammissione ed esclusione dettata dall’art. 11 del regolamento approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 222 del 18.11.2024, che impone, in caso di vizi sanabili della domanda, l’ammissione condizionata alla regolarizzazione, e dall’art. 3 dell’avviso adottato con determinazione n. 3765 del 02.12.2024, che sanziona con l’esclusione la sola mancata regolarizzazione nel termine comunicato.
Il Collegio chiarisce i confini dell’istituto. La deroga al principio di massima officiosità del potere istruttorio è ammessa soltanto quando il soccorso attribuisca a taluni concorrenti un maggior tempo per il reperimento di titoli di partecipazione, di titoli di punteggio o di preferenza. Al di fuori di tali ipotesi la par condicio non è incisa, poiché la rettifica non muta il contenuto sostanziale della domanda ma riallinea l’espressione letterale alla volontà già riconoscibile.
Richiamando TAR Piemonte n. 468 del 2025, Cons. Stato n. 796 del 2021 e Cons. Stato n. 1998 del 2020, il Collegio qualifica l’errata indicazione del protocollo come errore materiale rilevabile ictu oculi, senza necessità di complesse indagini ricostruttive. Assume rilievo decisivo che il corretto protocollo fosse già riportato nel frontespizio e che la seconda domanda fosse perfettamente compilata, così escludendo che la candidata intendesse partecipare al solo profilo amministrativo.
La disparità di trattamento consumata dall’amministrazione è il passaggio più severo. Per il candidato contrassegnato con il n. 18 la stessa determinazione impugnata aveva qualificato l’errata indicazione del protocollo come errore sanabile, procedendo alla correzione officiosa. La diversa conclusione per la ricorrente è priva di giustificazione, poiché la domanda per il profilo amministrativo era corretta e la facoltà di concorrere per due profili della stessa famiglia professionale era espressamente prevista.
Il ricorso è accolto. È annullata la sola determinazione n. 3053 del 20.08.2025, restando assorbito ogni ulteriore interesse rispetto agli atti presupposti e alla graduatoria definitiva, nella quale la ricorrente è risultata collocata al quarto posto su nove posti utili. Le spese seguono la soccombenza, con condanna dell’ente intimato alla refusione in favore della ricorrente.
Nota della Redazione
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