Spese legali e riunione dei ricorsi seriali sull’ottemperanza del giudicato (TAR Lombardia n. 234 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riunione dei ricorsi per ottemperanza proposti in serie non può essere disposta sulla sola base dell’identità della materia dibattuta e dell’identità parziale del difensore, non sussistendo i presupposti di connessione oggettiva e soggettiva richiesti. L’esigenza dell’Amministrazione di contenere l’onere delle spese non giustifica una riduzione del ristoro spettante al ricorrente vittorioso, quando la lite abbia ad oggetto somme individualmente esigue. L’ottemperanza al giudicato può essere richiesta anche in assenza dell’apposizione della formula esecutiva, non più necessaria dopo il d.lgs. n. 149/2022. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va calibrata con funzione sollecitatoria oltre che sanzionatoria.
Il Fatto
La ricorrente ha agito dinanzi al TAR per l’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto alla Carta Elettronica del Docente per l’anno scolastico 2020/21, per l’importo di € 500,00, condannando il Ministero a mettere a disposizione la somma.
La sentenza, notificata all’Amministrazione, non è stata appellata ed è passata in giudicato. È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, ma il Ministero è rimasto inerte. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Ministero si è costituito richiamando la serialità del contenzioso e l’assenza di copertura finanziaria, chiedendo di riunire i numerosissimi ricorsi, quanto meno quelli proposti da un medesimo studio legale, e di adeguare l’importo delle spese.
Il Collegio ha respinto l’istanza di riunione, escludendo i presupposti di connessione oggettiva e soggettiva: le sentenze azionate e i ricorrenti sono ogni volta diversi. Non basta l’identità della materia né l’identità parziale del patrocinatore. La finalità di ridurre l’onere delle spese non può ritorcersi in danno dei singoli ricorrenti, decurtando il ristoro di liti aventi ad oggetto somme esigue.
Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il giudicato si è formato anche senza formula esecutiva, non più necessaria dopo la modifica dell’art. 475 cod. proc. civ. e dell’art. 115 cod. proc. amm. operata dalla Riforma Cartabia. Risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non è contestato l’inadempimento.
Il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione. In caso di persistente inadempimento, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Capo di Gabinetto, senza compenso, con facoltà di pagamento in conto sospeso in caso di non capienza dei capitoli di bilancio.
Quanto alle astreintes, il Collegio ha ritenuto di bilanciare la funzione sanzionatoria con quella sollecitatoria: in caso di superamento del termine, il Ministero dovrà versare una somma commisurata agli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza. Le spese, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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