L’indennità di trasferimento è esclusa per il passaggio alla sede di servizio più vicina (TAR Lombardia n. 4003 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità di trasferimento e l’indennità di prima sistemazione, riconosciute al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare trasferito d’autorità ai sensi dell’art. 1, comma 1, l. n. 86/2001, non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa a quella soppressa o dislocata, ai sensi del comma 1-bis della medesima disposizione. Ai fini dell’esclusione del beneficio rileva non già la contiguità territoriale tra i Comuni di provenienza e di destinazione, bensì la nozione organizzativa di sede di servizio: l’indennità è negata quando il militare sia assegnato alla sede più vicina tra quelle esistenti, anche se ubicata in un Comune non confinante. La pretesa al riconoscimento dell’indennità ha natura di diritto soggettivo ed è soggetta al termine di prescrizione quinquennale, non al termine di decadenza proprio dell’azione di annullamento. Il giudicato formatosi a favore di altri militari non si estende al cointeressato che non abbia tempestivamente impugnato il diniego, operando l’effetto ultra partes solo per gli effetti caducatori e non per quelli di accertamento della pretesa.

Il Fatto

Un militare della Guardia di Finanza, in servizio presso la stazione navale di Nobiallo, frazione di Menaggio, veniva trasferito d’autorità a seguito della riallocazione della stazione nella sede di Como, disposta nel 2017 con decorrenza dal 2 maggio 2018. Il militare chiedeva il riconoscimento dell’indennità di trasferimento e di prima sistemazione, ma l’Amministrazione respingeva l’istanza con determinazione del 2018, confermata nel 2022, ritenendo il trasferimento avvenuto nell’ambito di una circoscrizione di servizio limitrofa. Altri militari, coinvolti nella stessa riallocazione ma non l’attuale ricorrente, avevano ottenuto l’accoglimento delle analoghe domande dinanzi al TAR. Il ricorrente, dopo la conferma del diniego, proponeva ricorso per il riconoscimento delle indennità, deducendo che la nuova sede era ubicata in un Comune (Como) non confinante con quello di originaria appartenenza.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha scrutinato in via preliminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’Amministrazione, disvelandone l’infondatezza. La pretesa azionata ha natura di diritto soggettivo, la cui sussistenza è delineata direttamente dalla legge, senza che all’Amministrazione residui alcun margine di discrezionalità. Ne consegue che l’azione, anche quando sia preceduta da una determinazione negativa, assume i connotati di un’azione di accertamento e non di impugnazione, con la conseguente applicazione del termine di prescrizione quinquennale e non di quello di decadenza.

Nel merito, la sentenza ricostruisce il quadro normativo: l’art. 1, comma 1, l. n. 86/2001 riconosce l’indennità mensile ai trasferiti d’autorità in un Comune diverso da quello di provenienza; il comma 1-bis, introdotto dall’art. 1, comma 163, l. n. 228/2012, esclude l’indennità “nonché ogni altra indennità o rimborso” per il personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito di soppressione o dislocazione dei reparti. Nel caso di specie, la riallocazione della stazione da Menaggio a Como integra la fattispecie della dislocazione, essendo la sede di Como quella più vicina alla stazione soppressa tra quelle esistenti.

Il collegio affronta il contrasto interpretativo sulla nozione di “sede di servizio limitrofa”, richiamando il diverso orientamento che parifica tale nozione a quella di Comune confinante (in particolare CdS, II, nn. 5125/2022 e 10156/2025). Tali argomentazioni sono ritenute suggestive ma controvertibili. Il criterio ermeneutico della coerenza intrinseca del testo normativo milita in senso opposto: se il legislatore ha introdotto il comma 1-bis con la diversa espressione “sede di servizio” invece di “Comune confinante”, deve attribuirsi a tale scelta un significato proprio, secondo il principio ubi lex voluit, dixit, e la disposizione va letta magis ut valeat quam ut pereat, evitando di renderla inutiliter data.

La diversa terminologia si giustifica per la natura speciale del trasferimento conseguente a scelte di macro-organizzazione dell’Amministrazione, che costituisce un factum principis per il dipendente. In tale contesto, il riferimento alla sede di servizio, nozione organizzativa, appare ragionevole e coerente con la ratio legis di progressiva restrizione del beneficio, come confermato dall’Adunanza Plenaria n. 23/2011. La soluzione rigorosa, fedele alla lettera e alla ratio, esclude l’indennità anche quando la sede di destinazione sia ubicata in un Comune non confinante, purché sia la più vicina tra quelle esistenti.

Quanto all’eventuale estensione del giudicato favorevole ottenuto dai colleghi, il TAR richiama il principio dell’Adunanza Plenaria n. 4/2019, secondo cui gli effetti ultra partes del giudicato amministrativo operano solo per quelli caducanti, non già per quelli di accertamento della pretesa. Nel caso in esame, vertendosi in materia di accertamento di un diritto, il giudicato non può giovare al ricorrente che non ha tempestivamente impugnato il diniego originario. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la controvertibilità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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