Legittimazione a ricorrere contro ordinanza sindacale rivolta al solo proprietario (TAR Sicilia n. 511 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la legittimazione a ricorrere presuppone la titolarità di una posizione giuridica soggettiva differenziata e qualificata, lesa dall’azione amministrativa. Chi non è titolare di tale posizione non è legittimato a impugnare il provvedimento che non incida sulla propria sfera giuridica. Ne consegue che l’ordinanza sindacale rivolta esclusivamente al proprietario del bene non è impugnabile da chi, al momento della sua adozione, non sia proprietario né titolare di una posizione qualificata, in quanto la legittimazione ad agire costituisce condizione dell’azione e il suo difetto rende il ricorso inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’ordinanza n. 10 del 18.1.2024, con la quale il Comune di Lercara Friddi ha ordinato all’Assessorato regionale all’Economia di restituire all’uso pubblico l’area cortilizia dell’immobile denominato “ex Autostazione” e di procedere alla messa in sicurezza dell’edificio. L’ordine è rivolto alla Regione Siciliana, proprietaria del bene e dell’area pertinenziale.

Il ricorrente fonda la propria legittimazione sulla qualità di aggiudicatario dell’immobile e dell’area in una procedura di vendita di beni del patrimonio regionale, nonché di custode del bene. L’Assessorato si costituisce e chiede la dichiarazione di inammissibilità, rilevando che il pericolo derivante dalla recinzione è già stato rimosso. La domanda cautelare è respinta con ordinanza n. 154/2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione della legittimazione attiva nel processo amministrativo, articolata in tre condizioni: la titolarità di una posizione qualificata di interesse legittimo, l’interesse ad agire e la legittimazione in senso stretto. La prima distingue il soggetto dal quisque de populo e richiede una posizione differenziata e qualificata, tutelata dall’ordinamento e lesa dall’esercizio dell’azione amministrativa.

Su questa base il TAR rileva che il ricorrente non è legittimato a impugnare l’ordinanza, poiché l’ordine ivi contenuto è rivolto esclusivamente all’Amministrazione regionale in qualità di proprietaria del bene. Non è in discussione che sia l’immobile sia l’area pertinenziale appartengano alla Regione Siciliana, come si evince dalla sentenza n. 1546/24 del Tribunale di Palermo richiamata in atti.

Il ricorrente desume la propria legittimazione dalla qualità di aggiudicatario e di custode. Il Collegio osserva tuttavia che la procedura di vendita dei beni del patrimonio regionale, tra cui l’autostazione, non è mai giunta a conclusione. Lo stesso ricorrente ha azionato un contenzioso civile, rimasto soccombente, volto a ottenere ai sensi dell’art. 2932 c.c. l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto di vendita.

Da ciò consegue che, al momento dell’adozione dell’ordinanza impugnata, rivolta alla sola Amministrazione regionale, il ricorrente non era titolare di una posizione giuridica configurabile come interesse legittimo di tipo oppositivo che lo legittimasse a impugnarla. Il ricorso è pertanto inammissibile per insussistenza della legittimazione a ricorrere.

Le spese di giudizio sono compensate tra le parti costituite in ragione della natura in rito della decisione; nessuna statuizione è dovuta per il Comune non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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