Giudizio di ottemperanza al giudicato sulla carta docente (TAR Emilia-Romagna n. 254 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, ove risulti l’inerzia dell’ente e la mancata contestazione dell’omesso adempimento. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, decorre dalla notificazione della sentenza e, una volta decorso, legittima il rimedio. Il giudice dell’ottemperanza, tuttavia, non può integrare il precetto racchiuso nella sentenza da eseguire: ove questa nulla disponga sugli interessi legali, l’istanza di condanna va rigettata, salvo che sia proposta la specifica azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod.proc.amm.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 227/2024 del 24 maggio 2024 del Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a rendere disponibile la carta docente, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, per un importo di euro 2.000,00 per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23.
Il ricorrente assume che la decisione sia rimasta ineseguita nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia del 10 febbraio 2025. Chiede pertanto che si ordini all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, con accredito dell’importo e degli interessi legali, e che si nomini sin d’ora un Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza. L’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario non è stato contestato dall’Amministrazione, neppure costituitasi, e risulta documentato dal ricorrente.
Il Tribunale accerta altresì che è decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La sentenza era stata notificata in data 18 settembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Il termine è fissato in misura più ampia rispetto a quello richiesto dal ricorrente, in ragione della complessità degli adempimenti.
Quanto agli interessi legali, il Collegio osserva che la pronuncia da eseguire nulla dispone in merito. Il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto racchiuso nella sentenza del giudice ordinario, come affermato da consolidata giurisprudenza amministrativa. Né è stata proposta la specifica azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod.proc.amm., essendo stati invece espressamente richiesti gli interessi dalla maturazione del credito. L’istanza è pertanto rigettata.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Tribunale nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è liquidato alcun compenso commissariale. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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