Divieto generalizzato di installazione di stazioni radio base illegittimo (Cons. Stato n. 6272 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il programma comunale degli impianti di telefonia mobile non può tradursi in un divieto generalizzato di installazione delle stazioni radio base sul territorio comunale. Poiché le stazioni radio base sono opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 86 d.lgs. n. 259/2003, esse sono compatibili in via di principio con la localizzazione sull’intero territorio. Il Comune può al più individuare siti preferenziali, privi di carattere esclusivo, restando inibita ogni diversa localizzazione solo ove l’amministrazione fornisca analitica dimostrazione dell’equipollenza tecnica tra l’area proposta dall’operatore e quella dal Comune indicata. Il provvedimento di convalida ex art. 21-nonies, comma 2, l. n. 241/1990 richiede la comunicazione di avvio del procedimento e l’indicazione delle ragioni di interesse pubblico, anche nel bilanciamento con le opposte ragioni del privato.
Il Fatto
Un operatore di rete mobile ha presentato al Comune un’istanza di autorizzazione, ai sensi dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003, per l’installazione di una stazione radio base. Il Comune ha concluso negativamente la conferenza di servizi, richiamando il mancato inserimento dell’impianto nel programma comunale degli impianti e, in un secondo momento, il contrasto con il piano paesaggistico regionale.
L’operatore ha impugnato dinanzi al TAR i provvedimenti di diniego, il programma comunale e gli atti presupposti, proponendo poi motivi aggiunti avverso i provvedimenti di convalida in autotutela adottati nel corso del giudizio. Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo ritenendo il diniego atto plurimotivato sorretto da una ragione legittima, e ha dichiarato improcedibile il ricorso per motivi aggiunti. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ribadendo che la legittimità del provvedimento va valutata con riguardo alla disciplina vigente al momento della sua adozione. Il programma sopravvenuto non ha efficacia lesiva autonoma e l’interesse dell’appellante alla localizzazione contestata permane, non potendo il giudice sostituirsi alla parte nell’apprezzamento dell’equipollenza delle soluzioni alternative.
Nel merito, il primo motivo è stato accolto. La Sezione ha richiamato i propri precedenti che hanno già accertato l’illegittimità del programma impianti del medesimo Comune, nella parte in cui pone un divieto di installazione al di fuori dei pochi siti predefiniti. Tale disciplina si traduce in un divieto generalizzato, in contrasto con la qualificazione delle stazioni radio base come opere di urbanizzazione primaria. L’impossibilità di prevedere divieti generalizzati non può essere aggirata mediante la preventiva individuazione di siti idonei: è ammessa solo la previsione di siti preferenziali, senza carattere di esclusività, e la diversa localizzazione non può essere inibita senza la dimostrazione dell’equipollenza tecnica, nella specie non fornita.
È stato poi accolto il motivo relativo agli atti di convalida. La convalida è espressione di un potere discrezionale di secondo grado, simmetrico negativo del potere di annullamento d’ufficio, e deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, specie quando l’esito è pregiudizievole per il privato. Il Comune non ha adempiuto all’obbligo e non ha indicato le specifiche ragioni di interesse pubblico, oltre la mera esigenza di avvalersi del parere tardivo della Commissione per il Paesaggio.
Quanto al diniego paesaggistico, il Collegio ha confermato il difetto di motivazione già rilevato dal primo giudice: il parere si è limitato a citare le previsioni del piano e il decreto ministeriale senza descrivere il sito, i valori paesaggistici lesi o soluzioni alternative, con integrazione postuma inammissibile. Da ciò la riforma della sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti, con annullamento degli atti gravati e condanna del Comune alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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