Obbligo del Ministero di attuare il giudicato: nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 14501 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la rituale notificazione della sentenza passata in giudicato e il decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’amministrazione resistente, che non abbia fornito chiarimenti in ordine all’esecuzione, legittima l’accoglimento della domanda. Il giudice dell’ottemperanza non può sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato, ma deve dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi alla decisione, assegnando un termine per l’adempimento e nominando fin da subito un commissario ad acta per il caso di infruttuoso decorso. La mancata condanna alle penalità di mora non preclude una successiva valutazione in caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito dinanzi al TAR Lazio per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Roma che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogarle la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. L’amministrazione, rimasta inerte nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine di legge, non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la sentenza era passata in giudicato e che erano decorsi i 120 giorni previsti dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l’adempimento spontaneo. Di fronte all’inerzia dell’amministrazione, che non aveva fornito chiarimenti, la pretesa della ricorrente è stata accolta, richiamando il principio sull’onere della prova tra debitore e creditore.
Il Tribunale ha precisato che in sede di ottemperanza non è possibile sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice, sicché l’obbligo dell’amministrazione di eseguire la decisione è stato dichiarato in modo integrale. L’ordine di esecuzione è stato fissato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con nomina fin da ora di un commissario ad acta nell’ipotesi di ulteriore inadempimento.
Pur accogliendo il ricorso, il Collegio non ha ravvisato i presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, riservando tale valutazione a un’eventuale successiva fase in caso di perdurante inottemperanza.
Il Collegio ha infine disposto l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero, evidenziando la criticità sistemica dovuta alla persistente inerzia dell’amministrazione, e ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate secondo i parametri delle procedure esecutive e distratte in favore del difensore.
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Nota della Redazione
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