Revoca del nulla osta e sopravvenuto rapporto di lavoro del cittadino straniero (TAR Campania n. 1565 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato non può essere disposta in forza di un automatismo vincolato fondato sul vizio originario della procedura, quando questo sia imputabile esclusivamente al datore di lavoro originario e il lavoratore straniero ne sia soggetto terzo e in buona fede. L’amministrazione è tenuta a svolgere un’istruttoria completa e a operare un bilanciamento tra l’interesse pubblico al controllo dei flussi migratori e i diritti fondamentali della persona, valutando le sopravvenienze che consentano il rilascio di un titolo di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998. Anche l’art. 22, comma 11, del TUI va interpretato estensivamente, ricomprendendo le ipotesi di mancata instaurazione del rapporto per cause non imputabili allo straniero. La mancata considerazione di tali elementi integra difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, faceva regolare ingresso in Italia nel novembre 2022, in forza del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli nell’ambito delle quote del c.d. “decreto flussi”, su istanza presentata dal datore di lavoro originario nel gennaio 2022. Nel maggio 2023 il datore di lavoro comunicava la propria indisponibilità ad assumere, adducendo sopravvenute difficoltà economiche, impedendo la stipula del contratto di soggiorno.
Il lavoratore, informata la Prefettura tramite il proprio legale, reperiva una nuova occupazione e veniva assunto con regolari contratti a tempo parziale presso altro datore di lavoro. Ciononostante, il SUI avviava il procedimento di revoca, sulla base di un parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro che aveva accertato la carenza di capacità reddituale del datore originario. Il provvedimento di revoca dell’11 luglio 2025 veniva impugnato davanti al TAR Campania.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso confermando le valutazioni espresse in sede cautelare. Il fulcro della difesa erariale risiedeva sull’assunto della natura vincolata della revoca, quale atto dovuto a fronte di un vizio originario insanabile, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.L. n. 73/2022. Tale approccio, improntato a rigido formalismo, non è conforme ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e buona fede che governano l’azione amministrativa, specie quando incide su diritti fondamentali della persona.
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale e amministrativa secondo cui la discrezionalità del legislatore in materia di immigrazione, pur ampia, non è assoluta e deve rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e interessi coinvolti (Corte Cost. n. 202 del 2013, richiamata da Cons. Stato, Sez. III, n. 4605 del 2024 e n. 9225 del 2023). Le presunzioni assolute, che escludono a priori la valutazione concreta della situazione personale dello straniero, contrastano con tali principi.
Nel caso concreto l’amministrazione ha applicato un automatismo espulsivo senza operare il dovuto bilanciamento, omettendo di applicare l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998, che fa salva l’ipotesi in cui siano sopraggiunti nuovi elementi che consentano il rilascio del titolo di soggiorno. Il nuovo e regolare rapporto di lavoro documentato dal ricorrente costituisce uno di quegli elementi nuovi che l’amministrazione ha l’obbligo di considerare (Cons. Stato, Sez. III, n. 5388 del 2014).
Il Collegio ribadisce che, in presenza di buona fede del cittadino straniero e della dimostrazione di aver conseguito una effettiva nuova occasione lavorativa, si configura una condizione soggettiva meritevole di tutela (TAR Campania, Sez. VI, n. 7848 del 2025; n. 5855 del 2025; n. 3621 del 2025). Il vizio originario è interamente imputabile al datore di lavoro, rispetto al quale il lavoratore è soggetto terzo; farne ricadere le conseguenze su chi ha fatto legittimo affidamento sul nulla osta viola i principi di proporzionalità e tutela dell’affidamento.
Infine, l’interpretazione restrittiva dell’art. 22, comma 11, del TUI è respinta: la giurisprudenza e la prassi amministrativa hanno esteso la norma alle ipotesi di mancata instaurazione del rapporto per cause non imputabili allo straniero. L’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione o altro titolo (TAR Campania, Sez. VI, n. 1572 del 2025). Il provvedimento è dunque annullato per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti, con obbligo di riesame. Spese compensate.
Nota della Redazione
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