Valutazione unitaria degli abusi e sanzione fissa su aree vincolate (TAR Piemonte n. 1430 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli abusi edilizi realizzati in assenza di titolo, quand’anche consistenti in opere accessorie o pertinenziali, devono essere valutati unitariamente e non in modo atomistico, poiché il pregiudizio all’assetto del territorio discende dai loro contestuali effetti e dalla funzione servente rispetto all’immobile principale abusivo. La ristrutturazione che produca una profonda trasformazione del fabbricato per materiali e tipologia, o che introduca una modifica di destinazione d’uso con maggior carico urbanistico, richiede il permesso di costruire e non integra la manutenzione straordinaria o il risanamento conservativo. Su aree sottoposte a plurimi vincoli, l’art. 31, comma 4 bis, del d.p.r. n. 380/2001 impone di determinare la sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione nella misura massima, senza margine discrezionale in capo all’amministrazione.

Il Fatto

Il Comune di Asti ha ingiunto al ricorrente la demolizione di opere abusive: una recinzione con cancellata e setti in cemento armato, un edificio derivante dalla ristrutturazione di un fabbricato preesistente destinato in parte a pollaio, magazzino e abitazione, una piscina interrata con tettoia in legno su battuto di calcestruzzo, nonché accumuli di materiali. I manufatti ricadono in zona plurivincolata, interessata da vincolo paesaggistico all’interno di una zona speciale di conservazione, dalla fascia B del piano di assetto idrogeologico e dall’inedificabilità per viabilità in progetto.

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza, deducendo che il fabbricato risalirebbe al 1963 e che gli interventi successivi avrebbero carattere manutentivo. In pendenza del giudizio il Comune ha dichiarato l’acquisizione al patrimonio comunale degli immobili per inottemperanza e ha irrogato la sanzione di euro 20.000, provvedimenti a loro volta impugnati con ricorsi riuniti per connessione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto tutte le censure. Sulla presunta anteriorità del fabbricato, il raffronto tra la documentazione fotografica e i disegni allegati all’istanza di condono e le fotografie del sopralluogo ha evidenziato una profonda trasformazione dell’immobile per materiali e tipologia, realizzata senza il corrispondente permesso di costruire. La modifica di destinazione d’uso, con l’introduzione di due nuclei abitativi accanto ai locali a pollaio e magazzino, ha comportato di per sé un maggior carico urbanistico.

Quanto alle opere minori, il Tribunale ha rilevato che la tettoia su battuto di calcestruzzo, per dimensioni e pavimentazione, e la piscina, costituita da blocchetti in calcestruzzo, implicano il previo rilascio del permesso di costruire. I manufatti, in quanto privi di titolo edilizio e legati da funzione servente all’immobile principale abusivo, devono essere valutati unitariamente, poiché il pregiudizio arrecato all’assetto del territorio discende dal loro insieme: è quindi esclusa una visione atomistica di ogni singolo abuso.

Il Collegio ha poi escluso che gli interventi integrassero la manutenzione straordinaria o il risanamento conservativo, sussistendo una discontinuità tipologica tra l’originario capannone in profilati metallici e l’attuale edificio in muri di cemento con pavimentazione in calcestruzzo.

Sull’acquisizione al patrimonio comunale, la determinazione dirigenziale ha dato contezza del rispetto del rapporto tra superficie edificata e area acquisita imposto dall’art. 31, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001, indicando la superficie dell’immobile e l’area di pertinenza.

Infine, sulla sanzione pecuniaria irrogata nella misura massima, il Tribunale ha osservato che l’art. 31, comma 4 bis, del d.p.r. n. 380/2001 sanziona in tale misura gli abusi realizzati su aree vincolate o inedificabili. Il Comune non disponeva quindi di alcuna discrezionalità nella quantificazione, vigendo l’obbligo ex lege di determinarla al massimo. I ricorsi sono stati respinti, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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