Ottemperanza al giudicato e nomina commissario ad acta per Carta docente (TAR Toscana n. 1399 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato all’Amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Accertata la mancata esecuzione, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato e, per il caso di persistente inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La condanna alle spese segue la soccombenza, anche in considerazione del carattere seriale della controversia.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto a percepire il beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la Carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023, con condanna del Ministero all’attribuzione della somma e rigetto della domanda per l’annualità 2021/2022.
Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio. La ricorrente ha chiesto il pagamento degli interessi legali e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia, con distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è stata notificata al Ministero presso la sede reale, che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo e che la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del giudice ordinario.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Non risulta dagli atti che la sentenza sia stata eseguita. Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero, ove non abbia già provveduto, di dare esecuzione al giudicato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, presentata dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione e al pagamento delle somme ancora dovute.
Le spese del giudizio, distratte in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono state liquidate tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, in relazione ai numerosi e analoghi precedenti.
Nota della Redazione
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