Autorizzazione unica e dissensi qualificati in conferenza di servizi: necessaria la ponderazione degli interessi (TAR Puglia n. 562 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione unica per impianti alimentati da fonti rinnovabili, ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003, l’amministrazione procedente, in sede di conferenza di servizi, è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per cui ritiene di superare i dissensi qualificati espressi dalle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi pubblici sensibili, non potendosi limitare a richiamare genericamente i pareri favorevoli acquisiti. L’effetto di variante urbanistica connesso al rilascio dell’autorizzazione non può, altresì, essere utilizzato per sanare difformità edilizie ed urbanistiche, né per vanificare la partecipazione del comune alla conferenza di servizi. Il provvedimento adottato in ottemperanza a un’ordinanza cautelare deve conformarsi al contenuto conformativo della pronuncia, e la sua natura meramente confermativa non è idonea a eludere il sindacato del giudice amministrativo.

Il Fatto

Il Comune di Bitetto ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui la Regione Puglia ha rilasciato alla società controinteressata l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano, avente una capacità pari a 500 Smc/h e sito in zona agricola. L’ente locale ha dedotto plurimi vizi, tra cui il mancato superamento motivato dei pareri contrari espressi in seno alla conferenza di servizi, la violazione della normativa urbanistica e paesaggistica, nonché l’inadeguatezza dell’istruttoria. A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare, la Regione ha ridefinito il provvedimento autorizzativo, confermando l’efficacia dell’atto originario. Tale nuovo atto è stato impugnato dal Comune con ricorso per motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo, ritenendo fondate le censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione. Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione regionale ha rilasciato l’autorizzazione nonostante i numerosi apporti consultivi di segno contrario, formulati dal Comune e dall’ARPA, senza illustrare le ragioni di superamento delle criticità. La mera valutazione critica delle perplessità, senza opera di ponderazione tra interessi contrapposti, è stata ritenuta insufficiente, in quanto la conferenza di servizi, pur costituendo modulo di semplificazione, impone pur sempre una valutazione attenta degli interessi partecipativi.

Il Tribunale ha, altresì, precisato che, in presenza del dissenso qualificato di un’amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale, l’efficacia della determinazione assunta sulla base delle posizioni prevalenti rimane sospesa, ai sensi dell’art. 14-quater, comma 3, l. n. 241/1990. Tale meccanismo non devolve immediatamente la risoluzione del conflitto in sede politica, ma esige una composizione nella sede procedimentale originaria.

Con specifico riguardo al profilo urbanistico, la Corte ha chiarito che l’effetto di variante automatica previsto dall’art. 12 d.lgs. n. 387/2003 non consente di derogare alla normativa urbanistica ed edilizia vigente. Le opere previste non rispettavano le altezze massime, le distanze e la volumetria ammissibile secondo il Piano Urbanistico Generale, e l’utilizzo della variante per aggirare le valutazioni comunali è stato ritenuto improprio, in contrasto con il Regolamento Regionale n. 12/2008, che impone la compatibilità con gli strumenti di pianificazione locale.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ne ha disposto l’accoglimento, ravvisando un’elusione del contenuto conformativo dell’ordinanza cautelare. L’attività amministrativa successiva, pur formalmente volta all’ottemperanza, non ha riavviato un confronto effettivo tra gli interessi, confermando un provvedimento affetto dai medesimi vizi di quello annullato, con conseguente illegittimità derivata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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