Ottemperanza del giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Marche n. 600 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è procedibile solo quando sia decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della sua proposizione, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato il mancato inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, assegnando un termine per l’adempimento. Per il caso di inutile decorso di tale termine è sin d’ora nominato il commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza. La costituzione meramente formale dell’Amministrazione, che non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza della pretesa, conferma la fondatezza del ricorso.
Il Fatto
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del Lavoro ha dichiarato il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alle competenti articolazioni territoriali, all’assegnazione delle somme ivi indicate per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sulla sentenza, regolarmente notificata, si è formato il giudicato. L’Amministrazione non ha eseguito il titolo. La parte ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme liquidate in sentenza. Il Ministero si è costituito con memoria formale. All’udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione di procedibilità. Il ricorso è procedibile perché, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, è decorso il termine di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Il rispetto di tale termine è condizione per l’accesso al rimedio dell’ottemperanza.
Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo. La decisione si fonda su un dato essenzialmente processuale: in presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine, l’Amministrazione resistente, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Da qui l’accoglimento e la dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Il Collegio assegna all’Amministrazione il termine di trenta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è sin d’ora nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione. Il commissario assumerà le funzioni solo qualora sia investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato. Entro i successivi centoventi giorni provvederà all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario, anche tramite funzionario delegato e avvalendosi della struttura organizzativa regionale.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al relativo pagamento. Il Collegio richiama sul punto il Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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