Riduzione spese ottemperanza a importo simbolico e divieto liquidazioni lesive decoro (Cons. Stato n. 6717 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La quantificazione del compenso e delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, ma incontra il divieto tassativo di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. La natura seriale del contenzioso, pur non essendo prevista tra le eccezionali ipotesi derogatorie del principio della soccombenza, può essere valorizzata dal giudice ai fini della riduzione della misura del compenso, in quanto indice di un minor impegno difensivo. Ne consegue che una liquidazione irrisoria delle spese del giudizio di ottemperanza, in contrasto con i valori tabellari, è illegittima e va riformata.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un giudizio di ottemperanza promosso da una docente per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che le aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente ex l. n. 107/2015 per alcuni anni scolastici.
Il TAR Campania, Sez. VIII, con sentenza n. 1417 del 27 febbraio 2026, aveva accolto il ricorso condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario. La docente ha impugnato esclusivamente il capo relativo alle spese, ritenendo la misura irrisoria e inferiore ai minimi tabellari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente i due motivi di appello. Con il primo la ricorrente contestava che il riferimento alla natura seriale del contenzioso potesse giustificare la ridotta liquidazione delle spese.
Il motivo è stato ritenuto infondato. Sotto il profilo fattuale, la sentenza appellata non recava alcun richiamo alla serialità. Sotto il profilo giuridico, la Sezione ha precisato che, sebbene la serialità non rientri tra le eccezionali ipotesi derogatorie del principio della soccombenza, essa può comunque essere valorizzata dal giudice quale indice di un minor impegno difensivo, come affermato dai precedenti C.d.S., Sez. VII, n. 9291 del 2025 e n. 5201 del 2025.
È stato invece accolto il secondo motivo, con cui si lamentava la violazione del divieto di attribuire somme simboliche o lesive del decoro professionale. Il Collegio ha richiamato la propria giurisprudenza in materia di Carta del docente, segnatamente le sentenze n. 2911 del 2026, n. 710 del 2026, nn. 8177 e 8173 del 2025, nn. 7916 e 7900 del 2025 e nn. 7622 e 7621 del 2025.
La Corte ha ribadito che, pur essendo la quantificazione del compenso espressione di un potere discrezionale, resta fermo l’obbligo di non attribuire somme simboliche lesive del decoro, conformemente a Cass. civ., Sez. Trib., n. 11456 del 2025 e Cass. civ., Sez. II, n. 34842 del 2023. Avvalendosi del rinvio motivazionale consentito dagli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a., la Sezione ha riformato la sentenza di primo grado, liquidando le spese del giudizio di ottemperanza in primo grado nella misura forfettaria di € 800,00, oltre accessori.
Quanto al grado di appello, le spese sono state poste a carico del Ministero nella misura forfettaria di € 300,00, tenuto conto che il valore della controversia concerneva soltanto le spese legali del primo grado. Il Collegio ha disposto la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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