Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario e nomina il commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 395 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di giudizio di ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm., può ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, laddove l’obbligo di provvedere risulti dal contenuto della pronuncia e sia decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali. In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice può nominare sin d’ora un commissario ad acta nella persona di un dirigente dell’Amministrazione debitrice, senza che per tale attività sia dovuto alcun compenso.
Il Fatto
Il ricorrente, un docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Parma la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirgli l’importo di € 500,00 tramite il sistema della “Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, oltre interessi. Nonostante la notifica della sentenza e il suo passaggio in giudicato, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia.
Il docente ha quindi adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato, chiedendo la fissazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Provinciale non si sono costituiti in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, sussistono i presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 cod. proc. amm., trattandosi di giudicato formatosi su pronuncia del giudice ordinario in materia di diritto soggettivo.
Il Collegio ha inoltre constatato la scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, decorrente dalla notificazione della sentenza avvenuta in data 15 ottobre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.
In accoglimento della domanda, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Ha, altresì, nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici” del Ministero, che provvederà entro i successivi sessanta giorni su richiesta del ricorrente, in caso di perdurante inottemperanza. Non è stato liquidato alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente.
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Nota della Redazione
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