Accolto il ricorso per ottemperanza al giudicato sulla carta docente (TAR Piemonte n. 1307 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato formatosi sul titolo e ordina l’esecuzione nei termini assegnati, con riconoscimento degli interessi dalla data di deposito della decisione sino al saldo. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento secondo la dimensione che discende dal titolo e dalla legge. Ne deriva che i conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo, interessi e accessori, non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosene verificare la misura e la decorrenza ai sensi degli artt. 1282 e ss. cod. civ. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, va nominato sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La serialità dell’inadempimento giustifica la trasmissione della pronuncia alla competente Procura della Corte dei Conti.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per l’anno scolastico 2017/2018, la somma di euro 500,00, senza riconoscere interessi. Il titolo, munito di attestazione di conformità e passato in giudicato per mancata impugnazione, era stato notificato all’Amministrazione.
Non essendo intervenuto il pagamento, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo di ordinare la conformazione al giudicato, di nominare sin d’ora un commissario ad acta e di condannare l’intimato alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudice amministrativo ha poi precisato che il giudizio di ottemperanza non ha carattere costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma mira soltanto a consentirne il soddisfacimento: l’esatta dimensione del credito discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolate dal ricorrente, per capitale residuo e interessi, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificare misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, in particolare ai sensi degli artt. 1283 e ss. cod. civ.
È risultato comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle Amministrazioni dello Stato di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di danaro prima dell’azione di recupero coattivo.
Il ricorso è stato dunque accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente e assegnazione di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento di quanto indicato nel titolo e degli ulteriori accessori, oneri e spese. In caso di inutile decorso, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il dirigente indicato, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza alcun compenso, non ritenendosi necessarie ulteriori penalità di mora.
L’Amministrazione è stata infine condannata alle spese, distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 c.p.a. Il Collegio ha infine rilevato la serialità dell’inerzia del Ministero nell’esecuzione di giudicati civili in materia, disponendo la trasmissione della pronuncia alla competente Procura della Corte dei Conti per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Nota della Redazione
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