Inottemperanza al giudicato sulla carta docente e nomina commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1309 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo di condanna al pagamento di somme di danaro ha valore ed efficacia di giudicato, ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il giudizio non ha però contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione satisfattiva: l’entità delle somme calcolate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosene verificare misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’inerzia dell’ente legittima l’accoglimento del ricorso, l’assegnazione di un termine per l’adempimento e la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.

Il Fatto

Una docente ha ottenuto dal Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, a titolo di carta docente; il titolo non riconosce interessi. La sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione ed è stata notificata all’Amministrazione in data 30.07.2025, con attestazione di conformità.

Poiché l’ente non ha soddisfatto la pretesa, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Piemonte, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la nomina sin d’ora di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura del giudizio di ottemperanza. La pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Il Tribunale precisa però che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto: esso ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento, secondo la dimensione che discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolate dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per capitale residuo e interessi andranno verificati misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici hanno, dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti di condanna al pagamento di somme di danaro prima dell’azione di recupero coattivo.

Il ricorso va dunque accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione all’ente di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento. Sono dovuti il capitale indicato nel titolo, dedotti gli importi eventualmente versati, gli accessori di legge maturati dopo la pronuncia e gli oneri di registrazione, spese di esame, copia e notificazione che trovino titolo nel provvedimento.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Dirigente Generale del Ministero, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni. Nessun compenso è dovuto al commissario, rientrando l’attività nei suoi compiti istituzionali; non sussistono presupposti per ulteriori penalità di mora, risultando la pretesa garantita dagli interessi legali dalla data della decisione al saldo. L’Amministrazione è condannata alle spese, distratte al difensore antistatario, ex art. 93 cod. proc. civ. e artt. 26 e 39 cod. proc. amm. Il Collegio rileva infine la serialità dell’inerzia del Ministero sul beneficio della carta docente e dispone la trasmissione della pronuncia alla Procura della Corte dei Conti per i provvedimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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