Criteri di valutazione dell’offerta tecnica e specificità dei motivi di ricorso (TAR Lazio n. 376 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di specificità dei motivi di ricorso, posto dall’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm., non va applicato in modo formalistico. Esso impone di verificare l’effettiva individuabilità delle censure, non la loro separata articolazione grafica. Un ricorso che raccolga in un unico paragrafo doglianze eterogenee resta ammissibile quando la lettura del motivo consenta di coglierne con chiarezza i profili e di esaminarli separatamente, come se fossero esposti in motivi autonomi e numerati. Nel merito, il grado di pertinenza dei servizi dichiarati per l’attribuzione del punteggio tecnico va rapportato all’oggetto proprio della prestazione del lotto, non all’opera finale cui la commessa complessiva è rivolta.
Il Fatto
Una società di ingegneria, mandataria di un Rti costituendo, partecipa a una procedura aperta bandita da Roma Capitale per un accordo quadro con unico operatore, suddivisa in quattro lotti. Il lotto secondo concerne i servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell’ambito della concessione del polo impiantistico per un termovalorizzatore. Il criterio è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La ricorrente si classifica seconda, preceduta dall’Ati aggiudicataria. Impugna l’aggiudicazione, il bando, il disciplinare e il contratto medio tempore stipulato, chiedendo in via principale il subentro nel contratto previa declaratoria di inefficacia e, in via subordinata, il risarcimento per equivalente. Deduce la violazione della lex specialis sui criteri di valutazione dell’offerta tecnica e dell’art. 100, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 36/2023 sui requisiti speciali, oltre all’eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di tardività, respingendola. La stazione appaltante non aveva reso disponibile la documentazione di gara contestualmente all’aggiudicazione, come impone l’art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. n. 36/2023. L’accesso è stato effettuato solo in esito a tempestiva richiesta. Il dies a quo del termine, ai sensi dell’art. 120, comma 2, cod. proc. amm., decorre dal momento della messa a disposizione degli atti: il ricorso è pertanto tempestivo.
Sono poi disattese le eccezioni di inammissibilità delle parti intimate. Le censure sull’attribuzione dei punteggi non invadono la sfera di insindacabilità delle valutazioni discrezionali della Commissione, poiché ne contestano l’irragionevolezza. Quanto alla prova di resistenza, la ricorrente ha esplicitato nelle conclusioni che l’ipotetico accoglimento sovvertirebbe l’esito dell’aggiudicazione.
Il Collegio supera anche il rilievo sollevato d’ufficio ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. L’esame del paragrafo dedicato ai motivi consente di individuare le diverse censure, benché non separate graficamente. È richiamato l’orientamento per cui il fatto che una censura sia articolata in più profili non ne determina l’inammissibilità, risultando sufficiente che il motivo permetta di coglierne con chiarezza le doglianze e di esaminarle separatamente.
Nel merito il ricorso è infondato. È inconferente la violazione dell’art. 100 del Codice: i servizi contestati non figurano tra i requisiti speciali di accesso fissati dal disciplinare e attengono solo al punteggio dell’offerta tecnica. Quanto al grado di pertinenza, la declaratoria del criterio lo rapporta all’oggetto del lotto, ossia l’attività di coordinamento della sicurezza, non alla realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione. L’opposta lettura avvantaggerebbe indebitamente le imprese già attive in un ambito ristretto. Irrilevante è pure la censura sul servizio ancora in corso di esecuzione, essendo intervenuto un certificato di regolare esecuzione anteriore alla gara. Respinge infine l’istanza istruttoria, qualificata come tale e non come accesso, e le domande accessorie di subentro e risarcimento.
Nota della Redazione
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