Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 1155 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è accolto quando risultano provati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo stesso. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni e nomina, in caso di inerzia, un commissario ad acta. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, che esclude il compenso per il commissario dirigente della stessa amministrazione, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

I ricorrenti hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il loro diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per specifici anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione delle corrispondenti somme mediante buoni elettronici di spesa.

Il titolo, notificato e non impugnato, era passato in giudicato. L’amministrazione non aveva provveduto al pagamento, così i ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. Sotto il profilo del passaggio in giudicato, la sentenza azionata risultava da attestazione versata in atti. Quanto al secondo presupposto, era provato l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione intimata di provvedere, nel termine di sessanta giorni, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

In caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, che provvederà su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario opera senza compenso, perché, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della medesima legge, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurimi precedenti dei tribunali amministrativi.

Il Tribunale ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando il C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Ha stabilito che il commissario depositi atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza costituisce ipotesi foriera di responsabilità amministrativa.

Le spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’amministrazione resistente, in favore del difensore dichiaratosi antistatario, con liquidazione parametrata, per analogia, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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