Ottemperanza parziale e termine per l’esecuzione integrale del giudicato del giudice del lavoro (TAR Puglia n. 543 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del lavoro, la cui sentenza costituisce titolo esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione, non può essere adito per l’esecuzione forzata, dovendo il creditore rivolgersi al giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza. L’accoglimento del ricorso in ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., prescinde dall’avvenuto parziale adempimento dell’amministrazione, che non elide il suo dovere di integrale esecuzione del giudicato. Il commissario ad acta costituisce una misura successiva e condizionata, la cui nomina va riservata all’eventualità di un protratto inadempimento, valutato anche alla luce del comportamento tenuto dall’amministrazione in procedure analoghe.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, con sentenza passata in giudicato, il riconoscimento di un credito pecuniario. A fronte dell’inadempimento dell’amministrazione, ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
Alla camera di consiglio del 29 aprile 2026, i difensori della ricorrente hanno chiesto il passaggio in decisione, dando atto che l’amministrazione aveva provveduto solo parzialmente, corrispondendo una somma inferiore a quella complessivamente dovuta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nonostante il parziale pagamento effettuato, non risultava agli atti l’integrale adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo giudiziale. Il mancato adempimento integrale, anche se limitato a una parte del dovuto, costituisce un persistente inadempimento che legittima l’accoglimento del ricorso in ottemperanza.
Pertanto, il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate.
Quanto alla richiesta nomina del commissario ad acta, il Collegio ne ha riservato la valutazione all’eventualità di un protratto inadempimento, tenuto conto che, in cause omologhe, il ritardo era stato determinato da mere carenze di organico dell’amministrazione e non da una volontà di non adempiere.
Il Tribunale ha, infine, condannato l’amministrazione alla refusione delle spese di lite, liquidate in favore dei difensori costituiti per dichiarazione di antistatarietà, e ha disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.