Commissario ad acta e penalità di mora nell’ottemperanza al titolo (TAR Sicilia n. 1154 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, che esclude il compenso per il commissario ad acta dirigente della stessa amministrazione, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. All’amministrazione inadempiente può essere comminata la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, gli aveva riconosciuto il diritto di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore complessivo di € 2.000,00, mediante emissione di buoni elettronici di spesa.
Il titolo non risulta eseguito. Il ricorrente ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza, deducendo il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per la messa in mora dell’amministrazione debitrice.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che dalla documentazione in atti emergono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a. Sussiste anzitutto il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti del giudizio. Ricorre altresì l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, della quale è stata fornita prova.
Accertati tali presupposti, il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina all’amministrazione intimata di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in conformità al dispositivo del titolo.
In caso di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario munito di adeguata competenza. Il commissario opera senza compenso: il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e, sulla scorta di un indirizzo richiamato in motivazione, ne afferma l’applicabilità per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Il Tribunale precisa inoltre che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza di ottemperanza integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa.
Il Collegio dispone infine, a carico dell’amministrazione e in favore del ricorrente, il pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso all’amministrazione per adempiere. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario, avendo riguardo ai minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
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