Ricalcolo quote latte inefficace ex lege dopo l’art. 10-bis D.L. n. 69/2023 (TAR Lombardia n. 1171 del 22.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le comunicazioni di ricalcolo del prelievo supplementare nel settore latte, notificate dall’AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 69/2023, che ha introdotto l’art. 10-bis, sono prive di effetto ex lege. L’Amministrazione è tenuta a rideterminare il prelievo sulla base dei nuovi parametri, con applicazione degli interessi soltanto dal 27 giugno 2019. Ne consegue la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere l’annullamento di un atto già reso inefficace dalla legge. La domanda risarcitoria proposta in via generica, senza specifici elementi indicativi della sussistenza di un danno risarcibile, è inammissibile e comunque infondata.

Il Fatto

Una azienda agricola ha impugnato la comunicazione con cui l’AGEA ha ricalcolato il prelievo supplementare latte per le campagne 1999/2000 e 2002/2003. Il ricalcolo era stato adottato in ottemperanza a due sentenze del Consiglio di Stato che avevano annullato i precedenti provvedimenti per contrarietà della normativa nazionale applicata con quella eurounitaria.

La ricorrente contestava il potere di ricalcolo dell’Agenzia, la carenza di istruttoria e motivazione, eccependo altresì la prescrizione del credito e chiedendo il risarcimento dei danni. L’AGEA, costituitasi, ha rappresentato l’avvenuto annullamento in autotutela delle comunicazioni di ricalcolo adottate in data antecedente all’entrata in vigore della legge di conversione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dando rilievo alla sopravvenienza normativa dell’art. 10-bis del D.L. n. 69/2023, introdotto per recepire le sentenze della Corte di Giustizia sui criteri di calcolo del prelievo supplementare.

La nuova disciplina ha previsto il ricalcolo del debito secondo nuovi parametri, con applicazione degli interessi unicamente dal 27 giugno 2019, data di pubblicazione della prima delle sentenze della Corte di Giustizia, e ha dichiarato prive di effetto tutte le comunicazioni di ricalcolo notificate dall’AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione.

Il provvedimento impugnato risultava pertanto inefficace ex lege, dovendo l’Amministrazione procedere a rideterminare il prelievo sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti. In tale contesto, il Collegio ha ritenuto che non residuasse alcun interesse ad ottenere l’annullamento dell’atto.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale l’ha dichiarata inammissibile per genericità delle argomentazioni e assenza di specifici elementi indicativi della sussistenza di un danno risarcibile, rilevando inoltre che la stessa non era stata riproposta nelle conclusioni dell’atto. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito determinata dalla sopravvenienza normativa e della complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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