Ottemperanza alla sentenza sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Campania n. 426 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso proposto per l’esecuzione del giudicato amministrativo è accolto quando risulti provato il passaggio in giudicato del titolo, la notifica in forma esecutiva all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. L’inerzia dell’amministrazione debitrice giustifica la nomina del commissario ad acta, chiamato a porre in essere ogni atto necessario all’esecuzione, comprese le variazioni di bilancio, restando irrilevanti l’esaurimento dei fondi e la mancanza di disponibilità di cassa. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. non è dovuta quando la crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico integrino le altre ragioni ostative ivi previste.
Il Fatto
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente e condannato il Ministero al pagamento di una somma per l’annualità di riferimento.
Il titolo era stato notificato all’amministrazione in forma esecutiva in vista dell’intimazione ad adempiere; decorso il termine di legge senza alcun adempimento, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora. L’amministrazione si è costituita senza svolgere difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica delle condizioni processuali dell’azione. Dalla documentazione emerge l’attestazione del passaggio in giudicato del titolo e la regolare notifica dello stesso al Ministero ai fini dell’intimazione ad adempiere. È decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, le statuizioni del dispositivo non hanno ricevuto esecuzione: l’amministrazione non ha provato di aver riconosciuto il beneficio per l’anno scolastico e per l’importo indicati nel titolo. Rispettate le formalità procedurali e accertata la fondatezza della pretesa, il ricorso è accolto e all’amministrazione è ordinato di provvedere all’assegnazione del beneficio entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario. Il commissario è tenuto a dare completa ed esatta esecuzione al titolo, compiendo ogni atto necessario, incluse le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Collegio precisa che il commissario dovrà procedere all’allocazione della somma in bilancio ove manchi lo stanziamento, all’impegno, alla liquidazione, all’ordinazione e al pagamento, nonché al reperimento materiale della somma. L’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Quanto all’astreinte, il Tribunale richiama la decisione dell’Adunanza Plenaria n. 15/2014, che ha escluso preclusioni astratte all’applicazione dell’istituto nei confronti della pubblica amministrazione inadempiente. L’art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. ha aggiunto al limite della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, rimettendo al giudice dell’ottemperanza un ampio potere discrezionale. Nel caso concreto la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano la mancata condanna della parte pubblica al pagamento della penalità di mora. Le spese seguono la soccombenza, tenuto conto della serialità del contenzioso sulla carta docente.
Nota della Redazione
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