Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario: spontanea erogazione e termine per il rimborso al danneggiato (TAR Puglia n. 625 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la mancata impugnazione della sentenza del giudice ordinario e la prova della notifica della stessa all’amministrazione costituiscono presupposti sufficienti per l’accoglimento della domanda, qualora l’amministrazione non dimostri l’avvenuta esecuzione del titolo. La produzione di fatture regolari, rilasciate dall’ente che ha erogato la prestazione sanitaria, integra prova idonea del credito, superando le contestazioni generiche dell’amministrazione. La prescrizione medica che non indichi un limite temporale e qualifichi la patologia come “stabilizzata” non può limitare l’obbligo di erogazione del trattamento. La penalità di mora ex art. 114, comma IV, lett. e), cod. proc. amm. non può essere riconosciuta in presenza di oggettive difficoltà economiche dell’amministrazione legate a vincoli di bilancio.
Il Fatto
Il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, aveva accolto il ricorso dei genitori di una minore, condannando l’Azienda Sanitaria Locale a erogare il trattamento riabilitativo con metodo ABA e a corrispondere la somma di euro 36.968,50. Nonostante la sentenza fosse divenuta esecutiva, l’ASL era rimasta inerte, non provvedendo né all’erogazione del trattamento né al rimborso delle spese.
I ricorrenti proponevano quindi azione di ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione del giudicato e al pagamento delle somme maturate successivamente al deposito del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’eccezione di tardività sollevata dai ricorrenti avverso la memoria e la documentazione dell’ASL, depositate alle ore 14:55 del 23 marzo 2026, oltre il termine di quindici giorni liberi prima della camera di consiglio, dichiarandone l’inutilizzabilità processuale.
Nel merito, ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario era stata notificata all’amministrazione e non impugnata, mentre l’ASL non aveva fornito alcuna prova dell’avvenuta esecuzione. Le contestazioni, generiche, non superavano la prova documentale offerta dai ricorrenti, basata su fatture regolari. Il TAR ha escluso che la prescrizione medica potesse limitare l’obbligo, non indicando un termine e qualificando la patologia come “stabilizzata”.
Il Collegio ha accolto l’azione, condannando l’ASL a corrispondere euro 36.968,50 e la somma di euro 22.065,75 per le spese successive, escludendo su quest’ultima la rivalutazione monetaria in quanto debito di valuta. Ha respinto la richiesta di penalità di mora per le difficoltà economiche dell’amministrazione e compensato le spese. Ha riservato la nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
Nota della Redazione
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