Ottemperanza al giudicato sulla Carta del docente con commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1331 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione e ne ordina l’esecuzione ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il ricorso è accolto quando risultano provati il passaggio in giudicato della pronuncia, il titolo pecuniario in essa contenuto e il rispetto delle formalità di notifica, mentre l’Amministrazione resistente non allega l’avvenuto pagamento né l’intervento di fatti modificativi o estintivi del credito. La condanna a erogare la Carta del docente va eseguita entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, ha agito davanti al TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 329/2025 del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro. Con quella pronuncia era stato accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui alla legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, con condanna del Ministero all’erogazione di 2.500,00 euro mediante buoni elettronici di corrispondente valore nominale, oltre interessi o rivalutazione.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio. La parte ha domandato anche la condanna alle spese e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento. La causa è stata posta in decisione all’esito della camera di consiglio del 7 maggio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso documentalmente fondato. La ricostruzione del giudice muove da un dato pacifico: la sentenza azionata contiene una condanna pecuniaria a carico dell’Amministrazione resistente, è passata in giudicato e le formalità e i termini di legge in punto di notifica della pronuncia all’Amministrazione scolastica debitrice sono stati rispettati.
Su questo presupposto si è concentrata l’attività difensiva della resistente, che non ha però opposto alcunché di utile. Il Ministero, costituendosi, non ha dedotto di avere già corrisposto la somma dovuta né ha eccepito l’intervento di fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito della parte ricorrente. L’assenza di contestazione specifica ha quindi rafforzato la fondatezza della domanda.
Ne è seguita la condanna dell’Amministrazione a rilasciare la Carta del docente e ad accreditare l’importo indicato nella sentenza per gli anni scolastici richiesti, con gli interessi legali o la rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. Il termine per l’adempimento è stato fissato in sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a opera di parte, se anteriore, della sentenza di ottemperanza.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta, con facoltà di delega, il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero. L’ausiliario provvederà, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni e su espressa richiesta di parte, alla liquidazione e corresponsione delle somme, con oneri a carico del Ministero resistente, e dovrà poi depositare una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso, se dovuto, sarà determinato con separato decreto ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Il Collegio ha inoltre ricordato che il commissario deposita atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT. Le spese di lite, liquidate secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, seguono la soccombenza e sono state distratte in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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