Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Veneto n. 1113 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza, previsto dall’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., è esperibile anche per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al caso deciso. Il giudice amministrativo, accertata la ritualità dell’azione e l’inerzia dell’amministrazione, ordina l’adempimento e, per il caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato, nomina un commissario ad acta. La circostanza che il titolo esecutivo sia costituito da una pronuncia del giudice del lavoro non incide sull’ammissibilità dell’azione di ottemperanza, una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e notificata la sentenza all’amministrazione.

Il Fatto

Con sentenza del 18 marzo 2024, il giudice del lavoro aveva accertato il diritto del ricorrente, docente precaria, a vedersi riconosciuta la carta elettronica del docente per gli anni scolastici di precariato svolti, condannando il Ministero all’accredito della somma di euro 2.500,00 con le modalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, oltre accessori e spese.

La sentenza non è stata impugnata ed è stata notificata in copia informatica asseverata al Ministero il 25 marzo 2024. Decorso invano il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, la ricorrente ha introdotto il giudizio di ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, ritualmente notiziato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda è attestato dalla dichiarazione rilasciata dall’ufficio competente l’11 settembre 2025; la sentenza è stata notificata all’amministrazione e risulta decorso il termine dilatorio richiesto dalla legge.

Quanto all’ammissibilità, il Collegio ha richiamato l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che espressamente prevede il rimedio di ottemperanza al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Nessun dubbio, dunque, che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientri tra i titoli azionabili con tale strumento.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, poiché l’amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, in particolare di procedere all’accredito della somma di euro 2.500,00 sul portafoglio «carta docente», per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

In vista di un’eventuale inottemperanza perdurante, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e subdelega, che dovrà attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine, provvedendo nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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