Sospensione della demolizione per periculum in caso di stalla (TAR Abruzzo n. 115 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., la sussistenza del periculum in mora deve essere valutata con riferimento concreto al pregiudizio derivante dall’immediata esecuzione del provvedimento impugnato. Quando l’atto impugnato dispone la demolizione di un manufatto, l’esecuzione d’ufficio integra un danno grave e irreparabile, in quanto idoneo a compromettere la situazione di fatto prima della decisione di merito. Tale evenienza giustifica la sospensione cautelare del provvedimento, a prescindere da ogni valutazione sul fumus boni iuris del ricorso, al fine di assicurare la fruttuosità del giudizio di merito re adhuc integra.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la determina con cui l’Ente Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise aveva accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione di una stalla e preannunciato l’esecuzione d’ufficio della demolizione e l’immissione in possesso del terreno. L’atto presupposto era l’ordinanza di demolizione, non impugnata nei termini, della quale si deduceva l’illegittimità derivata sugli atti consequenziali. Il ricorrente chiedeva, quindi, la sospensione dell’efficacia della determina e degli atti conseguenti.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto di prescindere da ogni valutazione sul fumus boni iuris, concentrando la propria attenzione sulla sussistenza del requisito del periculum.
Ha evidenziato che il pregiudizio per i ricorrenti deriva in modo evidente dalla materiale esecuzione del provvedimento impugnato, consistente nella demolizione della stalla. Tale esecuzione, determinando la trasformazione irreversibile del bene, sarebbe idonea a rendere vana un’eventuale pronuncia di accoglimento del ricorso nel merito.
La necessità di preservare la situazione di fatto fino alla decisione nel merito ha quindi imposto l’accoglimento dell’istanza cautelare, con conseguente sospensione del provvedimento impugnato.
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Nota della Redazione
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