Influenza aviaria, indennizzo esteso ai danni differiti fino al 31 maggio 2022 (TAR Veneto n. 1115 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il limite temporale del 31 maggio 2022, fissato dal D.M. 5 aprile 2023 per l’indennizzo dei danni indiretti da influenza aviaria, costituisce un confine oggettivo e predeterminato del periodo indennizzabile e non una data elastica da modulare sulla durata formale delle zone ulteriori di restrizione. La cessazione delle ZUR non determina automaticamente la possibilità di un accasamento immediato, poiché nel settore avicolo la ripresa produttiva richiede la sincronizzazione dei cicli e il rispetto del principio dello svuotamento simultaneo. L’Amministrazione che, dopo il preavviso di diniego, non prenda posizione sulle controdeduzioni del privato viola l’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, con conseguente obbligo di riedizione del procedimento. Spetta all’Amministrazione, e non al giudice, valutare se la mancata riattivazione oltre il 30 aprile 2022 dipenda da fattori indipendenti dall’organizzazione aziendale, ostandovi l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. alla pronuncia sul merito della pretesa in assenza di esercizio del potere.

Il Fatto

All’azienda agricola ricorrente fa capo un allevamento di tacchini nel Comune di Cazzano di Tramigna. In data 14 giugno 2023 l’azienda ha presentato ad AVEPA la domanda di pagamento dell’aiuto previsto dal D.M. 5 aprile 2023, a sostegno delle imprese avicole che avevano subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022. La domanda riguardava i danni subiti dal 1° gennaio al 31 maggio 2022 per prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento.

Con atto del 5 gennaio 2024 AVEPA ha comunicato il preavviso di parziale diniego, limitando il periodo ammissibile al 30 aprile 2022, data di fine delle zone di protezione e sorveglianza. La ricorrente ha controdedotto con memoria del 13 gennaio 2024, evidenziando che il focolaio era stato dichiarato chiuso solo il 16 luglio 2022 e che l’accasamento era stato oggettivamente impossibile fino a tale data. AVEPA ha poi liquidato l’aiuto commisurato al fermo sino al 30 aprile 2022, senza prendere posizione sulle osservazioni. Di qui il ricorso per l’annullamento dei provvedimenti nella parte in cui è stato escluso l’aiuto per il mese di maggio 2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo, con cui si deduce che il sostegno del D.M. 5 aprile 2023 copre il periodo sino al 31 maggio 2022. Il decreto individua come porzione temporale dei pregiudizi risarcibili il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2022, senza distinguere tra danni subiti durante la vigenza formale delle misure sanitarie e danni che, pur verificatisi dopo la revoca, siano causalmente riconducibili agli effetti dell’epidemia. La norma non introduce alcun collegamento necessario tra la durata formale delle ZUR e l’estensione del periodo indennizzabile.

Il limite del 31 maggio non è una data elastica da modulare automaticamente sulla durata effettiva delle restrizioni, ma un confine oggettivo e predeterminato fissato per ricomprendere anche le conseguenze differite dell’epidemia nei comparti più strutturati. L’interpretazione di AVEPA, che circoscrive l’indennizzo al solo periodo di vigenza delle restrizioni, risulta riduttiva e non conforme alla ratio della disciplina, volta a compensare il più ampio blocco funzionale della filiera.

Nel settore avicolo, e segnatamente nel sistema delle aree omogenee di accasamento, la ripresa produttiva non dipende dalla sola cessazione dei divieti formali, ma richiede la sincronizzazione dei cicli di allevamento e il rispetto del principio dello svuotamento simultaneo, connessi alle esigenze di biosicurezza. La fine delle ZUR non determina dunque automaticamente un accasamento immediato.

È fondata anche la censura sulla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. AVEPA ha liquidato l’aiuto ammettendo la domanda per i soli danni maturati al 30 aprile 2022, senza considerare le circostanziate argomentazioni della memoria procedimentale, secondo cui l’impossibilità oggettiva era cessata solo il 16 luglio 2022. Ne deriva, sul piano conformativo, l’obbligo di riedizione del procedimento e di valutazione se la riattivazione oltre il 30 aprile 2022 sia dipesa da fattori indipendenti dall’organizzazione aziendale. Resta assorbito il difetto di motivazione.

Non è invece accoglibile il secondo motivo, con cui si chiede l’accertamento della spettanza dell’aiuto per il periodo successivo. Tale impossibilità oggettiva non emergeva dalla domanda né dall’istruttoria, ma solo dalle controdeduzioni al preavviso di diniego: su questo aspetto AVEPA non si è ancora pronunciata, né la spendita di argomentazioni difensive in giudizio vale come esercizio di attività amministrativa. Poiché viene in rilievo un potere non ancora esercitato, l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. preclude al Collegio di esprimersi sulla pretesa. Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati, con spese compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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