Ottemperanza al giudicato e carta elettronica del docente: limiti del ricorso (TAR Lombardia n. 860 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo è vincolato al contenuto del giudicato che si chiede di eseguire e non può riconoscere prestazioni ulteriori rispetto a quelle ivi accertate. Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. è pertanto fondato nei soli limiti delle annualità riconosciute dal giudice ordinario, restando esclusa l’annualità non compresa nel titolo. Accertato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione inadempiente va condannata a dare esecuzione al giudicato nel termine di centoventi giorni, con nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Bergamo aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle il beneficio della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, nei limiti della prescrizione quinquennale.

Nel ricorso per ottemperanza la richiesta è stata formulata per un’annualità ulteriore rispetto a quelle riconosciute dal giudice ordinario. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza. La sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice ordinario: ricorre dunque la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c, cod. proc. amm.

È stato inoltre accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Collegio ha ricordato che, a seguito della riforma del processo civile di cui al d.lgs. n. 149/2022, l’art. 475 cod. proc. civ. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale.

Nel merito il ricorso è stato dichiarato fondato, dando continuità all’orientamento della Sezione su controversie analoghe, ma nei soli limiti delle annualità riconosciute dalla sentenza ottemperanda, con esclusione di quella ulteriore richiesta in questa sede. Il Ministero, infatti, non ha dedotto né dimostrato di avervi ottemperato.

Il Ministero è stato pertanto condannato a dare esecuzione al giudicato nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega. Il Collegio ha precisato che questi agisce quale organo ausiliario del giudice, in sostituzione dell’Amministrazione, e non nell’esercizio di poteri amministrativi di cura dell’interesse pubblico.

Le spese sono state compensate per un terzo, stante la parziale soccombenza della ricorrente, e poste per i restanti due terzi a carico del Ministero, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *