Ottemperanza e termine dilatorio: inammissibile il ricorso senza notifica alla PEC del Registro PP.AA. (TAR Lombardia n. 3339 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza volta all’esecuzione di una sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro è soggetta al termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. Detta notificazione, effettuata a mezzo PEC, deve avvenire presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della sede legale dell’ente debitore, estratto dal Registro delle PP.AA. di cui all’art. 16, comma 12, D.Lgs. n. 179/2012, e non già da altri elenchi o da atti organizzativi interni. In mancanza, il termine dilatorio non inizia a decorrere e il ricorso è inammissibile.

Il Fatto

Una docente, avendo ottenuto dal Tribunale di Monza – Sezione Lavoro una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito sulla Carta elettronica della somma di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, non avendo ricevuto spontaneo adempimento, proponeva ricorso per ottemperanza ex art. 112 c.p.c. dinanzi al TAR Lombardia. La notifica del titolo esecutivo veniva effettuata a mezzo PEC agli Uffici Scolastici Regionali per la Lombardia di Milano e di Monza-Brianza e alla Direzione Regionale Lombardia, e non all’indirizzo dell’amministrazione centrale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, nello stabilire che le amministrazioni dello Stato completano le procedure esecutive dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, trova applicazione anche al giudizio di ottemperanza, che costituisce rimedio alternativo all’esecuzione forzata per le obbligazioni pecuniarie fondate sul giudicato. La norma mira a consentire all’amministrazione di procedere all’adempimento spontaneo prima dell’instaurazione del giudizio, sicché la notifica del titolo deve avvenire presso la sede legale dell’ente debitore.

Quanto alle modalità, la notifica a mezzo PEC richiede che la parte creditrice individui correttamente l’indirizzo digitale da utilizzare. Il TAR ha chiarito che, ai sensi dell’art. 16-ter, comma 1, D.Lgs. n. 179/2012, i pubblici elenchi da cui estrarre il domicilio digitale sono, tra gli altri, il Registro delle PP.AA. di cui all’art. 16, comma 12, del medesimo decreto. Il successivo comma 1-ter consente di utilizzare il domicilio digitale indicato nel Registro IPA solo in via sussidiaria, qualora l’amministrazione non abbia comunicato il proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA.

Nel caso di specie, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha eletto il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA. nell’indirizzo uffgabinetto@postacert.istruzione.it, che costituisce l’unico referente valido per le notificazioni degli atti giudiziari. La notifica effettuata presso gli Uffici Scolastici Regionali e la Direzione Regionale non individua il debitore indicato nel titolo esecutivo, ossia l’amministrazione centrale, né rileva la notifica all’indirizzo indicato in un comunicato ministeriale, trattandosi di atto organizzativo privo di efficacia normativa. Parimenti inidonea è la notifica presso l’Avvocatura dello Stato, prevista solo a fini processuali e non per gli effetti sostanziali dell’art. 14 D.L. n. 669/1996.

Pertanto, non essendo validamente decorso il termine dilatorio per mancata notifica del titolo alla sede reale dell’ente debitore, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite in ragione della natura meramente formale della difesa erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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