Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Lazio n. 2223 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta la sussistenza delle condizioni dell’azione quando la sentenza sia stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996 fra tale notifica e quella del ricorso. Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice ordina all’Amministrazione di provvedervi entro il termine perentorio fissato in dispositivo. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza nomina sin d’ora Commissario ad acta il dirigente preposto alla struttura competente, con facoltà di delega, senza liquidazione di compenso in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione prevista dall’art. 1, comma 121, L. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione della carta e alla rifusione delle spese.
La sentenza è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione il 18 marzo 2025. Non essendo intervenuta l’attivazione della carta, il ricorrente ha adito il TAR con ricorso notificato e depositato l’11 agosto 2025, limitando la domanda di ottemperanza alla sola attivazione e non anche al pagamento delle spese liquidate dal giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto le condizioni dell’azione di ottemperanza, che ha ritenuto sussistenti. La sentenza è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e tra quella notifica e la notifica del ricorso è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, convertito con modificazioni dalla L. 30/1997.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che la mancata esecuzione non è controversa tra le parti. Ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, attivando in favore del ricorrente la carta elettronica spettante per l’importo riconosciuto, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione o dalla notificazione, se anteriore.
Quanto all’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio ha accolto la richiesta del ricorrente e ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale competente per la materia. Il Commissario, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari.
Il Tribunale ha escluso la liquidazione di alcun compenso per l’attività commissariale, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. Le spese di lite sono state regolate secondo il criterio della soccombenza e liquidate in favore del ricorrente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari; la somma è comprensiva delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio, purché debitamente documentate.
Nota della Redazione
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