Payback dispositivi medici legittimo ma ripiano regionale spetta al giudice ordinario (TAR Lazio n. 2225 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del payback sui dispositivi medici per le annualità 2015-2018 non viola i principi di irretroattività, di legittimo affidamento e di certezza del diritto, poiché le imprese fornitrici erano consapevoli, fin dal 2015, dell’esistenza di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento. I decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022 costituiscono atti dovuti di attuazione di una disciplina legislativa preesistente e non ne alterano l’assetto sostanziale. I provvedimenti regionali di ripiano, adottati ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78 del 2015, sono atti interamente vincolati, privi di discrezionalità anche tecnica, che incidono su posizioni di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la devoluzione della controversia al giudice ordinario.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale ha impugnato davanti al TAR Lazio i decreti del Ministro della salute del 6 luglio 2022, di certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, e del 6 ottobre 2022, recante le linee guida per i provvedimenti regionali di ripiano, unitamente agli atti presupposti e connessi.
Con motivi aggiunti la società ha poi gravato la determinazione dirigenziale con cui la Regione Umbria ha approvato l’elenco delle aziende soggette al ripiano e i relativi importi dovuti. Si è costituito il solo Ministero della Salute, resistendo e sollevando eccezione di difetto di giurisdizione. La ricorrente ha contestato tale eccezione, invocando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’intero quadro normativo del meccanismo. L’art. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98 del 2011 ha introdotto il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici; l’art. 9-ter d.l. n. 78 del 2015 ha posto una quota di ripiano a carico delle aziende fornitrici, pari al 40 per cento nel 2015, al 45 nel 2016 e al 50 dal 2017. Il tetto regionale è stato fissato al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard con l’atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019.
Il richiamo centrale è alla sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha qualificato il meccanismo come contributo di solidarietà ragionevole e proporzionato, escludendo la violazione degli artt. 23, 41, 2 e 117 Cost. e ravvisando, nella disciplina, tutti gli elementi richiesti dalla riserva di legge. Le imprese erano consapevoli fin dal 2015 del tetto e dell’obbligo di ripiano, ancorché non della concreta incidenza sul proprio fatturato.
Su queste basi il ricorso introduttivo è infondato. La fissazione del tetto regionale solo nel 2019 non lede l’affidamento, perché la misura era già desumibile dal tetto nazionale del 4,4 per cento, noto alle imprese secondo l’ordinaria diligenza. Il payback resta estraneo alle procedure di evidenza pubblica: opera sul fatturato complessivo e non rimodula i contratti, non incidendo né sull’entità della fornitura né sul prezzo finale.
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio rileva che alla regione la legge affida solo un’attività di mera verifica contabile e di compilazione dell’elenco delle aziende e degli importi, secondo percentuali fissate ex lege e sulla base della certificazione ministeriale. Si instaura così un rapporto obbligatorio in cui il fornitore è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo della somma, non intermediato da alcun potere autoritativo.
La determinazione regionale impugnata si limita a trasporre criteri e importi già predeterminati dagli atti statali. Il ricorso per motivi aggiunti è dunque inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Spese compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.