Cittadinanza per naturalizzazione: diniego fondato su informative riservate (TAR Lazio n. 2221 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992, costituisce espressione di un potere ampiamente discrezionale, riconducibile agli atti di alta amministrazione, e non un diritto soggettivo del richiedente. Il diniego può fondarsi su informative riservate provenienti dagli organi di sicurezza, con motivazione attenuata, purché resti intelligibile la ratio del provvedimento. La verifica di compatibilità con l’interesse della Repubblica può basarsi su dati indiziari e valutazioni prognostiche, non essendo richiesto l’accertamento di una pericolosità giuridicamente tipizzata. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai vizi di travisamento, illogicità manifesta o sviamento di potere.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, ha chiesto la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. A corredo dell’istanza ha documentato la stabilità della presenza nel territorio nazionale, il possesso della carta di soggiorno di lungo periodo, la regolarità della posizione lavorativa e reddituale e l’assenza di carichi penali.
Il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza, richiamando informazioni acquisite dagli organi di sicurezza dai cui risultava il nominativo del ricorrente in una segnalazione risalente nel tempo, relativa a soggetti emersi in operazioni suscettibili di implicazioni per la sicurezza pubblica. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione degli artt. 3, 10-bis e 21-octies della legge n. 241/1990 e ipotizzando un errore di persona per omonimia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal consolidato orientamento secondo cui la cittadinanza per naturalizzazione è espressione di un potere di alta amministrazione: lo Stato valuta la compatibilità dell’ampliamento della comunità nazionale con l’interesse pubblico e con i valori fondanti dell’ordinamento. Da ciò discende che il sindacato giurisdizionale non può sostituirsi alla valutazione amministrativa, ma si limita a verificare la correttezza del procedimento e l’assenza di travisamento dei fatti, illogicità o irragionevolezza evidente.
In presenza di informative riservate o classificate, l’Amministrazione può limitarsi a un richiamo sintetico alle fonti, senza violare l’obbligo motivazionale, purché resti intelligibile la ratio del provvedimento. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 5262 del 2018 e TAR Lazio, Sez. I Ter, n. 11410 del 2022: la tutela della sicurezza collettiva e la protezione delle fonti legittimano una motivazione attenuata.
Nel caso concreto, l’istruttoria disposta dal Collegio ha consentito di acquisire la documentazione riservata con le cautele del caso, mediante stralci e omissis. L’Amministrazione ha confermato la piena corrispondenza del nominativo segnalato con quello del ricorrente e l’attualità degli elementi informativi ostativi. Il Collegio osserva che l’assenza di procedimenti penali o di misure di prevenzione non inficia la legittimità della valutazione, potendo questa fondarsi su dati indiziari, contesti e valutazioni prognostiche, senza richiedere una pericolosità giuridicamente tipizzata.
Quanto alla doglianza sulla mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 7637 del 2009 e TAR Lazio, Sez. I Ter, n. 11801 del 2019: nei procedimenti fondati su informazioni classificate l’obbligo di partecipazione procedimentale può essere derogato, prevalendo l’interesse alla sicurezza e alla riservatezza delle fonti.
Il ricorso è pertanto rigettato: le censure si risolvono in una richiesta di rivalutazione nel merito non consentita al giudice amministrativo. Le spese di giudizio sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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