Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica docente (TAR Sicilia n. 974 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il ricorso è ammissibile solo se sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996. Il passaggio in giudicato della sentenza presupposta deve essere comprovato mediante attestazione, non essendo sufficiente l’inerzia dell’amministrazione. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di adottare ogni atto necessario a garantire il godimento del diritto riconosciuto, assegnando un termine per l’esecuzione e nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c..

Il Fatto

Con sentenza del giudice del lavoro, notificata nel marzo 2025, era stato riconosciuto alla ricorrente il diritto a fruire della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, per un valore complessivo di € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad adottare ogni atto necessario per consentirne il godimento.

Nonostante la notifica del titolo, l’amministrazione non ha adempiuto. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio verifica il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e successive modifiche. La notifica del ricorso è intervenuta dopo oltre nove mesi dalla notifica della sentenza, sicché la condizione di procedibilità risulta soddisfatta.

Il Collegio accerta altresì il passaggio in giudicato della sentenza della cui ottemperanza si tratta. Il requisito è necessario ogni qual volta non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo, come chiarito dal Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905. Il giudicato risulta comprovato dall’attestazione di segreteria prodotta in atti.

Nel merito, la pretesa trova fondamento nella sentenza presupposta, che ha riconosciuto il diritto alla Carta Elettronica ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Il ricorso è pertanto accolto.

Il giudice ordina al Ministero di adottare ogni atto necessario a garantire il godimento del diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inottemperanza protratta oltre tale termine, nomina sin d’ora commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale competente, con facoltà di delega, affinché assicuri l’ottemperanza entro ulteriori 60 giorni. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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