Ottemperanza al giudicato civile e poteri del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 972 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario il giudice amministrativo verifica, in via preliminare, il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e l’intervenuto passaggio in giudicato della decisione da eseguire. Accertati tali presupposti, il ricorso è accolto e l’amministrazione è condannata al pagamento della somma liquidata nel titolo, con assegnazione di un termine per l’adempimento e nomina sin d’ora di un commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza. La richiesta di misure di cui all’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. può essere respinta quando la nomina del commissario tuteli adeguatamente la posizione del creditore, anche in assenza, nel titolo, di una clausola di rivalutazione del credito.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito davanti al TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 652/2025 del 19.06.2025 del Tribunale di Caltagirone, Sez. Lavoro e Previdenza. Con quella decisione era stato confermato e dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 264/2017 e l’Opera Pia Casa di Riposo “S. Vincenzo De Paoli” di Vizzini era stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.629,00 oltre accessori di legge.

La sentenza è stata notificata in forma esecutiva il 29.07.2025, ma l’ente intimato non ha adempiuto. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, il creditore ha proposto ricorso con notifica del 27.01.2026, chiedendo anche l’adozione delle misure previste dall’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e successive modifiche. La notifica della sentenza è avvenuta il 29.07.2025, quella del ricorso il 27.01.2026: il termine risulta quindi ampiamente decorso.

Il Collegio ha poi accertato il passaggio in giudicato della decisione della cui ottemperanza si tratta, condizione necessaria quando non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo, come attestato dalla produzione di segreteria del 29.07.2025. Il richiamo è alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905.

Nel merito, la pretesa del ricorrente trova fondamento nel titolo azionato. Il ricorso è pertanto accolto e l’amministrazione intimata è stata condannata a pagare la somma di euro 4.629,00, oltre accessori di legge, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.

Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Caltagirone, con ulteriori sessanta giorni dal vano scadere del primo termine. La nomina è stata ritenuta sufficiente a tutelare la posizione del creditore anche in assenza, nel titolo, di una clausola di implementazione delle somme con gli interessi legali sino all’effettivo soddisfo. Su questa base il Collegio ha respinto la richiesta di misure ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente in 1.000,00 euro, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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