Rimborso spese legali negato per reato proprio estraneo ai doveri d’ufficio (TAR Marche n. 730 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al rimborso delle spese legali previsto dall’art. 18, comma 1, D.L. n. 67/1997 presuppone che i fatti e gli atti per cui il dipendente è stato giudicato siano connessi all’espletamento del servizio o all’assolvimento di obblighi istituzionali. Non basta l’assoluzione, neppure con la formula piena, se l’imputazione concerne un reato proprio del pubblico ufficiale che risulti manifestamente estraneo ai compiti demandati. In tal caso il vincolo di immedesimazione organica è reciso dalla stessa accusa e il rimborso non sorge, non essendo decisiva l’esclusione della valenza penale del fatto. La connessione con il servizio richiede un nesso di strumentalità tra adempimento del dovere e compimento dell’atto.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale in congedo della Guardia di Finanza, è stato imputato in un procedimento penale per corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, falsità ideologica e truffa ai danni dello Stato. In primo grado il Tribunale lo ha assolto perché il fatto non sussiste e, per un capo, perché il fatto non costituisce reato. La Corte d’Appello, su appello del P.M. limitato a un capo, ha confermato il proscioglimento con la formula dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Il dipendente ha quindi chiesto il rimborso delle spese legali ex art. 18 D.L. n. 67/1997, per oltre cinquantamila euro. L’Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, ha respinto l’istanza. Il ricorrente ha impugnato la determinazione di diniego e il parere, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 18, comma 1, D.L. n. 67/1997, che subordina il rimborso alla condizione che i giudizi siano promossi in conseguenza di fatti e atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e si concludano con una pronuncia che escluda la responsabilità. La norma non distingue tra le diverse formule assolutorie dell’art. 530 cod. proc. pen. e non attribuisce all’Amministrazione una discrezionalità sostitutiva della valutazione del giudice penale.
Tuttavia, il Collegio condivide l’orientamento per cui non è decisivo che sia intervenuta un’assoluzione perché il fatto non sussiste: il presupposto del rimborso è che la condotta ascritta non si ponga in violazione dei doveri d’ufficio, con conseguente dissoluzione del rapporto di immedesimazione organica tra dipendente ed ente. Il rimborso non spetta quando l’accusa configuri un reato che vede l’Amministrazione in oggettiva situazione di conflitto di interessi.
Nel caso concreto l’imputazione riguardava un reato proprio del pubblico ufficiale: aver favorito l’evasione di detenuti, aver ricevuto danaro e aver minacciato o offerto utilità a un collega per non rendere dichiarazioni. Si tratta di condotte non riconducibili all’attività funzionale dell’Amministrazione. La connessione richiesta dall’art. 18 implica un nesso di strumentalità tra adempimento del dovere e compimento dell’atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto.
Il Collegio sottolinea, inoltre, che la sentenza di appello non ha accertato l’insussistenza dei fatti storici o l’estraneità del ricorrente, ma solo la mancanza di prove sufficienti a ritenere provato il pactum sceleris oltre ogni ragionevole dubbio. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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