Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica docente (TAR Veneto n. 412 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l’azione è ammessa anche per conseguire l’attuazione di pronunce che accertino il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015, n. 107. L’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, consente la notifica della copia attestata conforme quale titolo esecutivo, senza necessità di apposizione della formula esecutiva. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, l’inerzia dell’Amministrazione legittima la nomina del Commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. L’importo dovuto non è equiparabile a voce retributiva.

Il Fatto

La ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza n. 325/2023 del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, pubblicata l’11-5-2023, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del valore annuo di € 500,00, per ogni anno scolastico di servizio prestato a tempo determinato alle dipendenze del Ministero.

La pronuncia aveva condannato l’Amministrazione al pagamento di € 1.500,00. La ricorrente espone di aver notificato la sentenza in data 11-10-2024 presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e di aver atteso inutilmente il decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disposizione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

Il primo presupposto è soddisfatto sul piano della titolarità del titolo: la sentenza da ottemperare risulta notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149/2022, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

Il secondo presupposto è di tipo temporale: è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Il terzo attiene alla definitività della pronuncia, attestata dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio.

Accertata come circostanza di fatto incontestata l’inerzia dell’Amministrazione, il Tribunale dichiara l’obbligo della stessa di dare esatta e integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza a cura della ricorrente. L’effetto è di attivare la Carta elettronica e di versare in essa l’importo oggetto del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, poiché tale importo non può essere equiparato a voci retributive.

In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente, il quale dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il Commissario deve curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa necessaria per rendere possibile il pagamento. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso commissariale. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre restituzione del contributo unificato, spese generali al 15% e accessori, con clausola di distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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