Rimborso costi accoglienza subordinato a valutazione di proporzionalità (TAR Toscana n. 926 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza è legittima quando il richiedente ha conseguito la protezione internazionale, poiché l’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 142/2015 ancora l’accoglienza al tempo necessario alla definizione dell’istanza. L’ingiunzione di rimborso dei costi sostenuti è invece subordinata al rispetto del principio di proporzionalità, che impone all’amministrazione di valutare la complessiva condizione economico-reddituale dell’interessato e la sua effettiva capacità di sostenere i costi. La mera applicazione dei costi contabili sostenuti, senza istruttoria sull’adeguatezza dei mezzi di sussistenza, rende illegittima la pretesa restitutoria, che non può annullare sostanzialmente il reddito del richiedente. La possibilità di rateizzare il debito non sana il vizio, che attiene all’ammontare complessivo della somma ingiunta.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva chiesto la protezione internazionale ed era stato ammesso alle misure di accoglienza, venendo ospitato in un C.A.S. Successivamente il Tribunale ordinario gli aveva riconosciuto la protezione umanitaria.
Con provvedimento prefettizio del 6 dicembre 2022 l’amministrazione revocò l’ammissione all’accoglienza e, sul presupposto dei redditi percepiti negli anni 2020 e 2021, ingiunse il rimborso di euro 20.134,40, calcolato applicando il costo giornaliero pro capite della convenzione dal 1° gennaio 2021 al 5 dicembre 2022. Il ricorrente impugnò l’atto davanti al TAR, deducendo il difetto di istruttoria e di motivazione e l’eccessività della somma. La domanda cautelare era accolta limitatamente all’ingiunzione di rimborso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio distingue i due profili del provvedimento. Quanto alla revoca dell’accoglienza, il conseguimento della protezione internazionale integra di per sé la condizione prevista dall’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 142/2015: la misura accoglie il richiedente per il tempo necessario alla definizione dell’istanza, sicché la revoca è legittima e la domanda di annullamento su questo punto va respinta.
Diverso esito ha l’ingiunzione di rimborso. Richiamando l’art. 17, paragrafo 4, della direttiva n. 33/2013, il TAR ricorda che il rimborso totale dei costi è subordinato al possesso, da parte del richiedente, di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l’assistenza sanitaria. La giurisprudenza amministrativa ha già chiarito che il recupero delle spese deve sottostare al principio di proporzionalità.
Nel caso concreto manca del tutto la ricostruzione della condizione economica complessiva e attualizzata del ricorrente. L’amministrazione si è limitata ad applicare l’art. 23, comma 6, d.lgs. n. 142/2015, facendo riferimento ai meri costi contabili sostenuti, senza alcuna valutazione comparativa con il reddito dell’interessato. La somma ingiunta è anzi idonea ad annullare sostanzialmente quel reddito, così confermando la carenza di istruttoria sull’adeguatezza dei mezzi di sussistenza.
Il Collegio precisa che la facoltà di rateizzare il debito non incide sul giudizio, poiché il vizio riguarda l’ammontare complessivo della pretesa e non le modalità di pagamento. La lettura dell’art. 17 in combinato disposto con l’art. 20 della medesima direttiva offre i criteri per applicare la proporzionalità e rende compatibile l’ordinamento interno con quello comunitario.
Da qui l’onere motivazionale a carico dell’amministrazione, già delineato in precedenti della stessa Sezione: devono emergere le valutazioni sulla condizione economico-reddituale, sulla sufficienza a garantire adeguate condizioni di sussistenza e sull’effettivo miglioramento delle condizioni di vita. Il sistema non deve generare disincentivi all’integrazione socio-economica, rendendo preferibile la permanenza nei centri rispetto alla ricerca di un’occupazione.
Nota della Redazione
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