Ottemperanza al giudicato sulle Carte elettroniche docenti e penalità di mora (TAR Toscana n. 1159 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza che accerta il diritto dei docenti al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo, una volta decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ove perduri l’inadempienza, il Tribunale nomina commissario ad acta il dirigente dell’ufficio competente, con facoltà di delega. Il ritardo già maturato giustifica la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.

Il Fatto

Due ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Con la medesima sentenza il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi dal dovuto al saldo.

La sentenza è passata in giudicato. I creditrici hanno convenuto il Ministero davanti al TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza del titolo e la nomina, in caso di ulteriore inadempienza, di un commissario ad acta. Hanno chiesto inoltre la condanna alla penalità di mora. Il Ministero non si è costituito, nonostante la notificazione dei ricorsi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disposto la riunione dei ricorsi, essendo con essi richiesta l’ottemperanza del medesimo titolo giudiziale. Ha rilevato che dalla notifica della sentenza alla sede reale dell’Amministrazione debitrice era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.

Nel merito, dagli atti di causa non risultava che il titolo fosse stato eseguito. Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, compiendo ogni adempimento necessario.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme giustificasse la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese del giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, tenuto conto del carattere seriale della causa e del non elevato livello di complessità, anche in relazione ai numerosi precedenti analoghi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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