Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 829 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che ha riconosciuto il diritto del docente alla Carta elettronica del docente, va eseguito dall’amministrazione scolastica entro il termine assegnato dal giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il ricorso per ottemperanza è ammissibile e fondato. Il TAR ordina l’esecuzione del giudicato e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, condannando l’amministrazione alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Il Fatto

Un docente ha chiesto al TAR Toscana l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per più anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta e al pagamento delle spese di lite.

Il ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione e la fissazione della somma dovuta per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con memoria di stile. La causa è giunta alla camera di consiglio del 15 aprile 2026.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti emergeva che la sentenza ottemperanda era stata notificata al Ministero presso la sede reale, che era inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo e che la sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice ordinario.

Il ricorso è stato dichiarato fondato. Non risultava dagli atti che il Ministero avesse dato esecuzione al giudicato. Il Tribunale ha pertanto ordinato all’amministrazione, ove non avesse già provveduto, di eseguire il giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, corrispondendo al ricorrente la somma liquidata a suo favore.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, dopo il decorso inutile del termine assegnato al Ministero, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione e al pagamento delle somme ancora dovute.

Il ritardo maturato ha giustificato la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015.

Le spese del giudizio, distratte in favore dei procuratori antistatari, sono state liquidate secondo la soccombenza, tenendo conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, in relazione ai numerosi precedenti analoghi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *