Inammissibile la revocazione ordinaria in pendenza del termine d’appello (TAR Puglia n. 1159 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione ordinaria contro le sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali è proponibile, ai sensi dell’art. 106, comma 3, cod. proc. amm., solo quando i motivi non possono essere dedotti con l’appello. Opera il principio della prevalenza dell’appello quale rimedio a critica libera, con conseguente rapporto suppletivo della revocazione rispetto al gravame. Il rimedio revocatorio non può convertirsi in un terzo grado di giudizio. Ne consegue l’inammissibilità della revocazione ordinaria proposta in pendenza del termine per proporre appello, allorché le censure siano deducibili con l’appello al Consiglio di Stato.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza con cui il TAR Puglia aveva accolto la domanda risarcitoria proposta per l’irreversibile trasformazione e la perdita della proprietà di un’area a seguito di occupazione illegittima, condannando il Comune al pagamento di una somma quantificata in sede di verificazione.
Il Comune ha proposto revocazione ordinaria ex artt. 106 cod. proc. amm. e 395, nn. 4 e 5, cod. proc. civ. avverso la sentenza conclusiva del giudizio di ottemperanza, deducendo l’errore di fatto e il contrasto con i criteri fissati nel giudicato. I resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del rimedio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene condivisibile l’eccezione dei resistenti. La sentenza impugnata era senz’altro appellabile, trattandosi di pronuncia resa ex art. 34, comma 4, ultima parte, cod. proc. amm., e tale sarebbe stata anche se di mera ottemperanza al giudicato.
Il Tribunale richiama l’art. 114 cod. proc. amm., che estende alle impugnazioni avverso i provvedimenti del giudice dell’ottemperanza le disposizioni sul rito e i termini del Libro III. Supera così l’orientamento che riconosceva una limitata appellabilità delle sentenze di ottemperanza, citato con Cons. Stato, Sez. VI, n. 5353/2004 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 2986/2008.
La revocazione ordinaria è esperibile solo rispetto a decisioni non sottoponibili all’appello, perché rese in grado d’appello o in unico grado, ex art. 395 cod. proc. civ., o perché già passate in giudicato, ex art. 396 cod. proc. civ.. L’art. 106, comma 3, cod. proc. amm. conferma che il rimedio è proponibile solo quando i motivi non possono essere dedotti con l’appello.
Nel caso concreto, il ricorso revocatorio è stato notificato prima della scadenza del termine per l’appello avverso la sentenza impugnata. Le censure sulla ritenuta inosservanza dei criteri fissati dal giudicato ben potevano e dovevano essere sollevate con l’appello al Consiglio di Stato, mai interposto. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del Comune alle spese ex art. 91 cod. proc. civ..
Nota della Redazione
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