Esecuzione del giudicato e obbligo di ottemperanza al pagamento delle spettanze retributive (TAR Campania n. 572 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il ricorso proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è accolto quando risulti accertata la mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza di condanna non impugnata, divenuta definitiva, e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. L’Amministrazione va pertanto condannata a dare esecuzione al titolo azionato, con assegnazione di un termine per l’ottemperanza e nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, del commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto, con sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5369/2023, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione il beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022.
La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e non era stata impugnata, come attestato da certificazione di cancelleria. Il Ministero, tuttavia, era rimasto inadempiente. La ricorrente proponeva allora ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo la declaratoria della mancata esecuzione, l’assegnazione di un termine per ottemperare, la nomina del commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo anzitutto alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il ricorso è stato dunque accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Il Tribunale ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019).
Il compenso del commissario ad acta sarà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con particolare riferimento all’art. 55 per l’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro n. 75/1991, e all’art. 56 per le ulteriori spese. La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, precisandosi che il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione. Il commissario è inoltre tenuto al deposito telematico tramite il modulo PAT per gli ausiliari del giudice.
Le spese di lite sono state liquidate secondo l’ordinario canone della soccombenza, tenendo conto della non particolare complessità delle questioni trattate. Il Collegio ha quindi nominato commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Dirigente della competente Direzione generale o funzionario delegato, e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese in favore della ricorrente, con attribuzione ai procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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