Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e penalità di mora (TAR Calabria n. 772 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, l’istanza di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere rigettata per manifesta iniquità quando la prestazione oggetto del giudicato non ha natura corrispettiva. La Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente costituisce un contributo funzionale alla qualificazione professionale e non un emolumento retributivo: la sua mancata attribuzione non giustifica, di per sé, la comminatoria della somma ulteriore. Le spese della fase commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, rientrando nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento, mediante attribuzione della Carta Docente, di un importo pari al valore di euro 500 annui per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione, con divieto di cumulo ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.

La sentenza è stata notificata all’amministrazione il 26 febbraio 2024 ed è passata in giudicato. Il Ministero non si è costituito. Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni e perdurando l’inadempimento, la parte ha chiesto l’esecuzione del giudicato e la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo successivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la sentenza non è stata eseguita e che l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. merita accoglimento. L’amministrazione è pertanto condannata a dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, a cura della parte ricorrente.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, affinché provveda in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Sul regime delle spese commissariali, la Corte richiama l’art. 5-sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015. La norma, dettata per l’ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è applicata per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a TAR Calabria, sez. I, n. 757 del 2025 e TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1499 del 2025. I compensi restano quindi a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Tribunale rigetta invece la domanda di penalità di mora. La misura è ritenuta manifestamente iniqua in ragione della particolare funzione assegnata alla Carta elettronica docenti, che non costituisce un corrispettivo ma un contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 300,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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