L’onere di impugnazione tempestiva e il calcolo del punteggio tecnico in gara (TAR Puglia n. 99 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del giudizio cautelare avverso l’aggiudicazione di una procedura di gara, l’eccezione di tardività del ricorso, non manifestamente infondata, richiede l’approfondimento proprio della fase di merito, anche tramite l’apporto dell’amministrazione resistente. La censura relativa al metodo di calcolo dei punteggi tecnici che richieda approfondimenti istruttori non può essere definita in sede cautelare. Il danno puramente economico è per definizione riparabile per equivalente, sicché l’istanza di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato va respinta ai sensi dell’art. 119, comma 4, cod. proc. amm., disponendosi i necessari incombenti istruttori per la decisione del merito.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui l’Azienda Sanitaria Locale ha disposto l’aggiudicazione di una procedura aperta per la fornitura di tre risonanze magnetiche, nonché gli atti e i verbali della Commissione giudicatrice. La ricorrente ha contestato, in particolare, l’attribuzione del punteggio tecnico all’aggiudicataria, deducendo che il valore considerato per tale attribuzione non corrisponderebbe alle caratteristiche effettivamente dichiarate in offerta. Ha, inoltre, domandato la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, con subentro.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, esaminata l’istanza cautelare, ha rilevato sotto il profilo del fumus che l’eccezione di tardività del ricorso non appare manifestamente infondata e necessita dell’approfondimento della fase di merito, tanto più considerato che l’amministrazione resistente non ha esplicitato argomenti difensivi sul punto.
Quanto al primo motivo di ricorso, il Collegio ha osservato che esso è stato efficacemente confutato dalle difese della controinteressata e che, anche nel corso della discussione orale, ha rivestito un peso marginale. Le ulteriori censure richiedono, invece, approfondimenti istruttori tramite una dettagliata relazione dell’ASL, la quale, per il tramite della Commissione di gara, dovrà chiarire se il valore preso in considerazione per l’attribuzione del punteggio all’aggiudicataria sia effettivamente quello per singolo asse (dei gradienti e dello slew rate) ovvero il risultato vettoriale della somma dei tre assi.
Il Collegio ha rammentato, quanto al periculum, il disposto di cui all’art. 119, comma 4, cod. proc. amm., e ha rilevato che il danno prospettato è puramente economico e, per tale natura, riparabile per equivalente.
Alla luce di tali considerazioni, l’istanza cautelare è stata respinta, rimettendosi alla successiva fase di merito la regolamentazione delle spese di lite. Il Tribunale ha, tuttavia, disposto gli incombenti istruttori individuati in motivazione, al fine di rendere la causa pronta per la decisione all’udienza di discussione del merito, da fissarsi dal Presidente di Sezione con separato atto, con deposito della relazione nel termine di sessanta giorni liberi antecedenti.
Nota della Redazione
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