Esclusione per anomalia dell’offerta da indebita decontribuzione del lavoratore svantaggiato (TAR Campania n. 507 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, l’esonero contributivo di cui all’art. 4 della legge n. 381/1991 presuppone la compresenza di tre condizioni: lo status di persona svantaggiata risultante da documentazione pubblica, la presenza di tali soggetti in misura non inferiore al 30% dei lavoratori e la qualità di socio del lavoratore destinatario del beneficio, salvo legittimo impedimento. La mancata dimostrazione documentale dello status di socio impedisce di valorizzare la decontribuzione ai fini della congruità del costo della manodopera. Ne deriva l’anomalia dell’offerta per indebita riduzione dei trattamenti salariali minimi quando lo scostamento dai valori tabellari recepiti nel quadro economico sia considerevole e non sorretto da giustificazioni puntuali, nonché per prospettata esecuzione in perdita della commessa. Le tabelle ministeriali del costo del lavoro non sono inderogabili, ma costituiscono parametro legale di riferimento da cui è possibile discostarsi solo con rigorosa motivazione.
Il Fatto
Una società collocatasi seconda nella gara indetta da un Comune campano, affidato per lo svolgimento a una centrale unica di committenza, per l’affidamento dei servizi cimiteriali, impugnava dapprima l’aggiudicazione originaria in favore della cooperativa controinteressata, contestando il giudizio di congruità . Il TAR accoglieva il ricorso con precedente sentenza, rilevando un difetto di istruttoria e ordinando la riapertura del procedimento.
Riassunta la verifica di anomalia, l’amministrazione riteneva nuovamente congrua l’offerta e riaggiudicava l’appalto con nuova determinazione dirigenziale. Avverso tale provvedimento la seconda classificata proponeva ricorso per l’annullamento, con contestuale domanda di risarcimento del danno in forma specifica e di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio circoscrive in via preliminare l’ambito della cognizione al provvedimento di riaggiudicazione, dichiarando inammissibile, per carenza di interesse, l’impugnativa degli atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività . Nel merito, respinge le censure relative alla dedotta incompetenza del dirigente, rilevando che i settori coinvolti erano retti dalla medesima figura dirigenziale, e quella sull’assenza della relazione istruttoria, risultando la stessa ricompresa nel corpo della determinazione. Richiama il principio secondo cui l’esito positivo della verifica di anomalia non richiede una motivazione analitica, trovando sostegno nelle giustificazioni dell’impresa.
Il Tribunale reputa invece fondata la censura sull’ingiustificato abbattimento dei costi della manodopera, ridotti rispetto ai valori tabellari recepiti nel quadro economico in ragione del previsto impiego di un lavoratore svantaggiato. Dalla lettura sistematica dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 4 della legge n. 381/1991 – confermata dalla giurisprudenza di legittimità richiamata – si evince che l’esonero contributivo richiede che il lavoratore sia socio della cooperativa, salvo impedimento derivante dallo stato soggettivo.
La verificazione disposta in corso di causa aveva accertato lo status di persona svantaggiata e il requisito occupazionale del 30%, ma non la qualità di socio, né un legittimo impedimento ad assumerla. Il Collegio prende quindi le distanze dalla conclusione del verificatore, che nella relazione definitiva aveva riconosciuto il diritto all’esonero, ritenendola contrastante con l’accertata mancanza di prova dell’inserimento nella compagine sociale. Neppure rileva l’avvenuto decesso del lavoratore, sopravvenuto dopo la presentazione delle giustificazioni.
Pertanto il costo della manodopera va calcolato al lordo degli oneri contributivi, con uno scostamento dai valori tabellari che integra l’anomalia dell’offerta per indebita riduzione dei trattamenti salariali minimi, e ciò anche sotto il concorrente profilo dell’esecuzione in perdita della commessa. Il provvedimento è annullato per violazione dell’art. 110, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023, con rideterminazione dell’amministrazione mediante scorrimento della graduatoria. Rigettata la domanda di inefficacia del contratto, non dimostrata la stipula, con conseguente inammissibilità della connessa istanza risarcitoria.
Nota della Redazione
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