Inottemperanza per carta docente: nomina commissario ad acta e natura fungibile dell’obbligazione (TAR Campania n. 4635 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario, una volta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. In caso di decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il commissario ad acta porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Il Fatto
Il ricorrente agiva in ottemperanza dinanzi al TAR Campania per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto dei docenti a usufruire del beneficio economico della carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo esecutivo.
L’amministrazione soccombente non aveva proposto impugnazione e la sentenza era passata in giudicato. La notifica del titolo esecutivo era risultata infruttuosa e, successivamente, era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il ricorrente chiedeva pertanto la condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, verificata la rituale notifica della sentenza ottemperanda e l’inutile decorso del termine dilatorio. Non essendo stata allegata prova dell’adempimento, è stato dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il Collegio ha precisato che, qualora sia decorso il termine di due anni dalla pubblicazione della pronuncia fissato per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali, in ragione della natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria. Il mancato rispetto del limite temporale, infatti, non è dipeso dalla parte ricorrente ma è imputabile alla condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte.
In accoglimento della domanda, è stato nominato sin da subito un commissario ad acta nella persona di un Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in complessivi € 500,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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