Alienazione di bene comunale a trattativa privata e legittimazione ad agire dell’associazione (TAR Marche n. 1032 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di alienazione di beni immobili comunali a trattativa privata, l’associazione che impugna il provvedimento di vendita deve dimostrare un interesse concreto e attuale all’acquisto del bene, non essendo configurabile un’azione popolare al di fuori dei casi eccezionali previsti dalla legge. La mancata pubblicizzazione della proposta di acquisto non determina di per sé l’illegittimità dell’atto quando la manifestazione di interesse sia stata comunque adeguatamente portata a conoscenza della collettività. Le valutazioni di compatibilità urbanistica, sanitaria e idrogeologica di un progetto di laboratorio BSL3 con stalle contumaciali non possono essere dedotte in via generica in assenza di un progetto definitivo o esecutivo, dovendo essere compiute solo nella successiva fase autorizzatoria.
Il Fatto
Il Comune di Pesaro deliberava l’alienazione a favore dell’Istituto Zooprofilattico di un terreno edificabile, mediante trattativa privata diretta. L’istituto intendeva realizzarvi un laboratorio di bio-sicurezza (BSL3) e stalle contumaciali. Un’associazione socio-culturale impugnava le deliberazioni, deducendo la violazione delle regole sull’evidenza pubblica, la non compatibilità urbanistica del progetto, l’insufficienza dell’istruttoria sui profili idrogeologici e sanitari dell’area.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha anzitutto scrutinato le censure relative alla violazione delle norme sull’evidenza pubblica, dichiarandole inammissibili per carenza di legittimazione attiva. Il Collegio ha rilevato che l’associazione non ha allegato né provato di essere interessata all’acquisto del terreno e di essere stata pregiudicata dalla mancata gara. A tal fine, l’invocazione di un interesse strumentale equivarrebbe ad ammettere un’azione popolare al di fuori delle ipotesi eccezionali consentite dall’ordinamento.
Quanto alle censure sulla congruità del prezzo, il TAR ha escluso la legittimazione dell’associazione, non avendo la stessa tra i propri scopi la tutela del patrimonio comunale. Il Collegio ha comunque rilevato che la riduzione del prezzo era consentita dal regolamento comunale per le alienazioni a favore di enti pubblici, categoria in cui rientra l’istituto acquirente.
In merito ai profili urbanistici e idrogeologici, il TAR ha osservato che la natura edificabile del terreno escludeva che le problematiche dedotte fossero pregiudizialmente ostative. La redazione di studi geologici e idrogeologici di dettaglio attiene alla fase di approvazione del progetto, non alla fase dell’alienazione. Quanto al contrasto con l’art. 216 del T.U.L.S., il Collegio ha ritenuto che un laboratorio BSL3 con stalle contumaciali non sia qualificabile come industria insalubre, trattandosi di struttura chiusa e impenetrabile con gestione sterilizzante dei reflui e filtraggio dell’aria, non assimilabile ad un allevamento.
Infine, il TAR ha dichiarato inammissibili per prematurità le restanti censure relative ai possibili rischi per la salute e l’ambiente, poiché ogni valutazione andrà compiuta all’esito della presentazione del progetto definitivo, quando le amministrazioni potranno imporre prescrizioni o negare l’approvazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.