Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse: la rinuncia alla decisione estingue la lite sull’aggiudicazione (TAR Puglia n. 788 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione della controversia determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. La definizione in rito della controversia, conseguente alla rinuncia all’azione, costituisce titolo idoneo per la compensazione delle spese di lite tra le parti. Il giudice amministrativo, accertata la cessazione dell’interesse alla decisione nel corso del giudizio, non entra nel merito delle domande proposte e dichiara l’improcedibilità del ricorso, senza statuire sulle questioni di fondatezza eventualmente sollevate.
Il Fatto
La società ricorrente, prima graduata nella gara indetta da Anas S.p.A. per l’affidamento di lavori di rilevante importo sulla S.S. 89 “Garganica”, aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione disposto in favore del consorzio concorrente. L’atto impugnato costituiva l’esito di una procedura che aveva visto in precedenza l’annullamento dell’aggiudicazione in favore della stessa ricorrente, con conseguente scorrimento della graduatoria. La ricorrente aveva chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione al consorzio Valori, nonché la declaratoria di nullità e inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il conseguimento dell’aggiudicazione in proprio favore.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha rilevato che la società ricorrente, con memoria depositata in giudizio, aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione della controversia. Tale dichiarazione ha determinato la sopravvenuta carenza d’interesse, condizione processuale che impone al giudice di non esaminare il merito delle domande proposte.
La pronuncia si fonda sul principio per cui l’interesse al ricorso deve permanere fino al momento della decisione. La cessazione di tale interesse, manifestata espressamente dalla parte, priva il giudice del potere di statuire sulla fondatezza delle censure e comporta la declaratoria di improcedibilità. L’ordinamento processuale amministrativo, in coerenza con il principio dispositivo, non consente al giudice di procedere oltre quando la parte ha manifestato di non volere più la decisione.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione integrale tra le parti, in ragione della definizione in rito della controversia. Tale statuizione prescinde dall’esito finale della lite e trova giustificazione nella particolarità della vicenda processuale. L’ordinanza di improcedibilità è stata pronunciata all’esito dell’udienza pubblica, con conseguente ordine di esecuzione della sentenza all’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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