Il giudice dell’ottemperanza non può liquidare interessi non consacrati nel giudicato (C.G.A.R.S. n. 599 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo assicura l’esecuzione del comando contenuto nel titolo giudiziale, nei limiti oggettivi e soggettivi in cui esso si è formato, ma non può ampliarne il contenuto precettivo, integrare statuizioni non rese dal giudice della cognizione né attribuire utilità ulteriori. Quando l’ottemperanza ha ad oggetto un giudicato civile, il giudice amministrativo dà attuazione al comando del giudice ordinario senza sostituirsi a quest’ultimo nella definizione di questioni rimaste estranee al decisum. La mera configurabilità astratta di una voce creditoria non è sufficiente: rileva la sua inclusione nel comando da eseguire. Pertanto, la pretesa di interessi legali maturati sul capitale per il periodo anteriore alla sentenza civile, non liquidata né specificamente ordinata dal titolo, non può essere riconosciuta per la prima volta in ottemperanza, o perché respinta o perché non riconosciuta.
Il Fatto
All’esito di una risalente controversia civile originata da un rapporto di appalto relativo a lavori autostradali, la sentenza della Corte d’appello di Messina del 15 ottobre 2019 ha condannato il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento, in favore dell’appellante, di euro 459.295,44, per i titoli di cui al capo a) delle conclusioni, regolando le spese, e ha confermato il rigetto della domanda di cui al capo b).
Dopo il passaggio in giudicato, la società ha proposto ricorso per ottemperanza. Il Consorzio ha corrisposto euro 530.924,10, poi ridotti a euro 506.343,09 al netto, comprensivi di capitale, spese e interessi maturati dalla pubblicazione della sentenza civile. La ricorrente ha sostenuto la non integrale satisfattività, per mancata inclusione degli interessi legali maturati dal 7 settembre 1999 al 15 ottobre 2019. Il TAR Sicilia ha dichiarato in parte cessata la materia del contendere e respinto il ricorso per il resto. Avverso tale decisione è stato proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. respinge l’appello. La questione non è se, in astratto, un credito pecuniario produca interessi legali, né se si debba rideterminare il rapporto obbligatorio già scrutinato dal giudice ordinario. Il thema decidendum è più circoscritto: verificare se il giudicato azionato contenga un comando idoneo a fondare la pretesa agli interessi sul capitale per il periodo anteriore alla sentenza civile. La risposta è negativa.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo non può ampliare il contenuto precettivo del giudicato, integrare statuizioni non rese dal giudice della cognizione, né attribuire utilità ulteriori. Il principio vale in particolare quando oggetto dell’ottemperanza sia un giudicato civile: il giudice amministrativo non può sostituirsi al giudice ordinario, né esercitare un nuovo segmento di cognizione su componenti del credito non consacrate nel titolo. L’ottemperanza non è rimedio surrogatorio dei mezzi di impugnazione, né sede di correzione o completamento del giudicato.
La censura fondata sugli artt. 1219, 1224 e 1282 cod. civ. non coglie il punto decisivo. Anche ammesso che il credito potesse produrre interessi dalla mora o dalla domanda giudiziale, resta assorbente che tali interessi avrebbero dovuto trovare riconoscimento nel titolo civile. La sentenza d’appello ha condannato al pagamento di euro 459.295,44 “per i titoli di cui al capo a)” senza condanna specifica agli interessi per il periodo tra la domanda introduttiva e la pubblicazione. La stessa pronuncia ha confermato il rigetto del capo b), in cui erano richiamati anche gli interessi. La pretesa attuale non è esecuzione di una componente già liquidata, ma pagamento di una voce ulteriore.
La Corte segue due percorsi alternativi, entrambi sfavorevoli. Se gli interessi anteriori sono compresi nella domanda accessoria del capo b), sono coperti dal relativo rigetto, coperto dal giudicato. Se, secondo la prospettazione dell’appellante, il rigetto riguarda solo le riserve contabili e i relativi accessori, gli interessi sul capitale riconosciuto restano comunque estranei al titolo: il silenzio della sentenza civile non può essere colmato attraverso il diretto richiamo alle norme codicistiche.
Né il richiamo al riconoscimento del debito del 28 settembre 1989 consente di superare il contenuto del titolo azionato: in ottemperanza rileva non se l’interesse potesse essere preteso nel giudizio civile, ma se sia stato riconosciuto dalla sentenza da eseguire. La decisione è coerente con il principio che il giudice dell’ottemperanza non riconosce diritti nuovi ed ulteriori, richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 1865 del 2020 e C.G.A.R.S., sez. giurisd., n. 733 del 2023. Il pagamento eseguito è pertanto satisfattivo. Discende il rigetto dell’istanza di commissario ad acta e della fissazione della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., mancando un obbligo eseguibile inadempiuto. Le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1219 c.c. – Costituzione in mora
- Art. 1224 c.c. – Danni nelle obbligazioni pecuniarie
- Art. 1282 c.c. – Interessi nelle obbligazioni pecunarie