Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Piemonte n. 962 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, dopo l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche dinanzi al giudice amministrativo. La conformità all’originale del titolo esecutivo può essere attestata ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, essendo venuto meno l’obbligo della spedizione in forma esecutiva. Il commissario ad acta nominato per la perdurante inerzia dell’amministrazione non incontra, nell’esercizio del potere conferitogli, i limiti delle proprie ordinarie attribuzioni e può delegare l’incarico a qualunque soggetto idoneo, anche di altro settore dell’amministrazione, a prescindere dai rapporti gerarchici, al fine di evitare che il riparto interno di competenze si traduca in ulteriore ritardo per il creditore.
Il Fatto
Una docente ha agito in ottemperanza per conseguire l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all’corresponsione di un compenso individuale accessorio, oltre interessi legali.
Il titolo era stato pubblicato, notificato e passato in giudicato. Non essendo intervenuto il pagamento, la ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo l’ordine di esecuzione e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma, senza contestare l’inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. Il titolo risultava attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., nella formulazione introdotta dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, e la relativa spedizione in forma esecutiva non era più necessaria.
La notifica era avvenuta a mezzo PEC presso il domicilio reale dell’amministrazione. Alla data del ricorso era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza. L’inerzia del Ministero non formava oggetto di contestazione.
Accertato l’inadempimento, il TAR ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Capo del competente Dipartimento ministeriale, con facoltà di delegare l’incarico ad altro dirigente o funzionario.
Il Collegio ha precisato che il commissario non è vincolato ai limiti delle proprie ordinarie attribuzioni: la delega può essere disposta a favore di qualunque soggetto della stessa amministrazione ritenuto idoneo, anche di altro Dipartimento, indipendentemente dai rapporti gerarchici e dal riparto interno degli uffici. La finalità è impedire che le modifiche delle competenze costituiscano un ulteriore motivo di ritardo. Quanto al compenso, essendo l’incarico affidato a un dirigente pubblico, esso è assorbito in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.
Il TAR ha inoltre rilevato la natura non episodica dell’inerzia, trattandosi di contenzioso seriale su plurime condanne inottemperate, e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio per i provvedimenti di competenza. Le spese sono state poste a carico del Ministero, liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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